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A seguito dell'individuazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero (DM 29 maggio 2026), l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione per l'anno 2026 delle retribuzioni in parola e alle relative regolarizzazioni contributive.

Campo di applicazione

Come chiarito dall'Istituto, le retribuzioni devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2026, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati, l'INPS chiarisce che le disposizioni del DL 317/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

In merito alle regolarizzazioni contributive, è precisato che i datori di lavoro che per i mesi da gennaio 2026 a giugno 2026 hanno operato in difformità dalle istruzioni INPS possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione 26 marzo 1993 n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con il DM 7 ottobre 1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circ. INPS 18 giugno 2026 n. 66, vale a dire entro il prossimo 16 settembre.

Casi particolari

La retribuzione individuata può subire delle variazioni nei seguenti casi:

  • passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
  • mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. 

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorre provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e dividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se, per effetto di tale ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporti una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a un'operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

Compilazione UNIEMENS

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, i datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti modalità:

  • devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Fonte: Circ. INPS 18 giugno 2026 n. 66

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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