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Tra i soggetti che saranno assoggettati alla normativa antiriciclaggio nel nuovo AML Package figurano operatori economici e professionisti che, pur non appartenendo al settore finanziario tradizionale, sono esposti a rischi significativi di utilizzo illecito dei propri servizi.

Questa scelta riflette un cambiamento di paradigma: non si tratta più solo di vigilare sui flussi finanziari tradizionali, ma di intercettare anche quei canali alternativi, spesso meno regolamentati, attraverso cui possono transitare capitali illeciti.

Nell’ambito di questa estensione, assume rilievo centrale l’inclusione tra i “beni di valore elevato” (high-value goods) delle unità da diporto (natanti). Gli obblighi di Adeguata Verifica, monitoraggio delle transazioni e di segnalazione, tradizionalmente riservati al settore finanziario, sono ora estesi anche alle persone che commerciano metalli preziosi, pietre preziose e altri beni di valore elevato, ivi comprese le imbarcazioni di valore superiore a 7,5 milioni di euro o equivalente in valuta locale.

Il fondamento di tale scelta normativa è esplicitato nel Considerando 20 del Regolamento, secondo cui: “Gli autoveicoli, le unità da diporto e gli aeromobili nei segmenti di mercato più elevati sono vulnerabili ai rischi di uso improprio per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, dato il loro elevato valore e la loro trasportabilità. Pertanto, le persone che commerciano tali beni dovrebbero essere soggette agli obblighi in materia di AML/CFT. La trasportabilità di tali beni è particolarmente interessante a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, data la facilità con cui tali beni possono circolare attraverso o al di fuori dei confini dell’Unione e il fatto che le informazioni relative a tali beni se registrati in paesi terzi potrebbero non essere facilmente accessibili da parte delle autorità competenti”.

Questa scelta del legislatore europeo riveste un significato di portata paradigmatica: il natante di lusso (come, ad esempio, lo yacht di pregio, il superyacht da diporto) non è più soltanto oggetto di transazione commerciale, ma è elevato al rango di potenziale vettore di operazioni di riciclaggio, attirando su coloro che lo commerciano il medesimo regime di obblighi che il legislatore ha tradizionalmente riservato agli intermediari finanziari.

Il nuovo meccanismo dell’articolo 74

L’articolo 74 Reg. UE 2024/1624 costituisce uno dei profili più innovativi dell’intero impianto normativo dell’AML Package, introducendo un obbligo di segnalazione sistematica e automatica che prescinde dalla tradizionale valutazione di sospettosità soggettiva dell’operazione.

L’articolo prevede un meccanismo di segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato. In questo specifico ambito, le persone che commerciano beni di valore elevato segnalano alla FIU tutte le operazioni che comportano la vendita dei seguenti beni di valore elevato quando tali beni sono acquisiti a fini non commerciali: a) veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale; b) natante a un prezzo pari almeno a 7.500.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale; c) aeromobile a un prezzo pari almeno a 7.500.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Si tratta di un meccanismo normativo di tipo oggettivo: il superamento della soglia quantitativa obbliga alla segnalazione indipendentemente dalla sussistenza di specifici indizi di sospetto. La ratio è quella di garantire piena trasparenza sulle transazioni che per il loro valore intrinseco presentano un rischio di abuso a fini di riciclaggio statisticamente elevato.

Particolarmente significativa è la previsione secondo cui la segnalazione si applica solo alle operazioni afferenti a beni acquisiti a fini non commerciali. La normativa precisa che, ai fini del primo paragrafo, i soggetti obbligati (i.e., i traders di imbarcazioni, aeromobili e veicoli a motore) raccolgono informazioni al fine di determinare se l’uso previsto dei beni di valore elevato sia a scopi commerciali o non commerciali. Tale distinzione impone ai soggetti obbligati di approntare specifiche procedure di customer due diligence finalizzate alla classificazione dell’uso previsto del natante.

Per i soggetti obbligati, questa previsione introduce un ulteriore adempimento: la verifica della finalità d’uso del natante oggetto di compravendita costituisce ora non solo un elemento di corretta valutazione del rischio connesso alla transazione, ma anche un presupposto per l’attivazione degli obblighi di segnalazione alla FIU. Si determina, in tal modo, un’intersezione tra la valutazione commerciale e quella di conformità antiriciclaggio che richiede un processo integrato di raccolta e analisi delle informazioni.

Risvolti operativi

Da un punto di vista operativo, tra i profili di maggiore novità sistematica si segnala l’inserimento dei natanti di valore superiore a 7,5 milioni di euro tra i beni ad alto rischio di riciclaggio. Tale qualificazione comporta l’imposizione di obblighi di segnalazione sistematica alla FIU per tutte le operazioni che ne comportino la vendita a fini non commerciali, rappresentando una delle innovazioni di più diretto impatto per gli operatori del settore.

I soggetti obbligati operanti nel comparto nautico sono chiamati ad avviare, prima della scadenza del 10 luglio 2027, una revisione dei propri processi commerciali, di Adeguata Verifica e di monitoraggio continuo, integrando le procedure operative con i nuovi obblighi di compliance antiriciclaggio.

In tale ottica, è opportuno procedere alla nomina di un Responsabile della Conformità antiriciclaggio, nonché all’adozione di protocolli KYC che assicurino la raccolta, la conservazione e la trasmissione delle informazioni e della documentazione richiesta dalla normativa, ivi compresa l’effettuazione delle segnalazioni su soglia alla FIU.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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