Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 188R (Revised), che sostituisce integralmente il precedente Documento n. 188 del febbraio 2015. L'aggiornamento si è reso necessario per recepire le modifiche intervenute nel principio contabile nazionale OIC 30 – I Bilanci Intermedi, la cui versione più recente porta la data di giugno 2025.
Il documento Assirevi fornisce alle società di revisione linee guida operative per la revisione contabile limitata del bilancio intermedio predisposto su base volontaria da parte di società che non sono soggette agli obblighi normativi di redazione di tale informativa infrannuale. Si tratta, in altri termini, di un quadro di riferimento destinato a quei casi in cui l'impresa decide autonomamente di redigere un bilancio intermedio e richiede alla società di revisione di sottoporlo a un esame di revisione limitata.
Il perimetro di applicazione del Documento è definito con precisione attraverso una serie di esclusioni. In primo luogo, non si applica ai bilanci intermedi inseriti nelle relazioni semestrali delle società quotate sulla Borsa Italiana, fattispecie per la quale resta di riferimento il Documento di Ricerca n. 142R (giugno 2015). Resta invece applicabile, con gli opportuni adattamenti, agli operatori quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), tra cui Euronext Growth Milan, i quali possono attualmente redigere la relazione semestrale applicando in alternativa i principi IFRS adottati dall'Unione Europea oppure i principi contabili OIC.
In secondo luogo, il Documento non si applica ai bilanci intermedi predisposti da banche e assicurazioni ai fini di vigilanza. Per l'attività di verifica richiesta dalla Banca d'Italia con riferimento alla determinazione del risultato intermedio di banche, intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale, SIM, SGR, IDP e IMEL, resta infatti applicabile il Documento di Ricerca n. 183.
La nuova versione del Documento di Ricerca n. 188 di Assirevi oltre alle linee guida riporta anche un esempio di relazione di revisione applicabile alla revisione limitata di un bilancio intermedio redatto per scopi specifici, fattispecie che ricorre quando l'informativa contabile infrannuale è predisposta utilizzando un quadro normativo diverso da quello ordinariamente impiegato per il bilancio annuale.
Come noto, l’obiettivo del bilancio intermedio è fornire informazioni circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato economico del periodo intermedio.
Gli schemi distato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario sono gli stessi previsti dall'art. 2424 c.c., art. 2425 c.c. per il bilancio d’esercizio, così come declinati dall’OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e dall’OIC 10 Rendiconto Finanziario.
I bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi principi contabili applicati nel bilancio di esercizio, salvo i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio che saranno riflessi nel successivo bilancio di esercizio. I criteri di redazione del bilancio sono applicati considerando il periodo contabile intermedio come un autonomo esercizio, ancorché di durata inferiore all’anno.
Le valutazioni del periodo intermedio possono comportare cambiamenti nelle stime degli importi riportati rispetto agli eventuali precedenti periodi intermedi dell’esercizio o all’ultimo bilancio di esercizio, fermo rimanendo che i criteri di rilevazione delle attività, passività, ricavi e costi dei periodi intermedi sono gli stessi criteri adottati nel bilancio dell’esercizio.
Nel bilancio intermedio si effettuano le svalutazioni e i ripristini di valore delle attività secondo le regole ordinarie applicate nel bilancio di esercizio. Pertanto, nel caso in cui i principi contabili non ammettano il ripristino di valore di un’attività, come nel caso dell’avviamento e degli oneri pluriennali, le svalutazioni effettuate nel bilancio intermedio non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.
Inoltre, i costi iscritti nel conto economico del bilancio intermedio, in assenza dei presupposti che ne consentano la capitalizzazione, non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.
La nota integrativa del bilancio intermedio fornisce una spiegazione degli eventi e delle operazioni significative per la comprensione delle variazioni della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società avvenute dalla chiusura dell'ultimo esercizio.
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