La Risp. AE 18 giugno 2026 n. 125 dell'Agenzia delle Entrate analizza la qualificazione fiscale di un trust familiare residente in Italia, regolato dalla Legge di San Marino. Nonostante l'apparente struttura formale, la commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie e la previsione di anticipazioni patrimoniali illimitate a favore di una società di famiglia escludono l'autonomia gestionale del trust. L'Amministrazione finanziaria configura la fattispecie come un'interposizione fittizia, negando la soggettività passiva autonoma del trust. Di conseguenza, i redditi sono imputati per trasparenza direttamente alle beneficiarie residenti, sulle quali gravano anche gli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) e il versamento dell'IVAFE per le attività finanziarie detenute all'estero.
Il caso oggetto di interpello
Un contribuente ha presentato istanza di interpello in qualità di trustee di un trust familiare istituito dal padre (disponente), oggi deceduto. Il trust presenta le seguenti caratteristiche strutturali e gestionali:
L'Istante chiedeva se il trust potesse qualificarsi come autonomo soggetto passivo d'imposta ("trust trasparente") e se gli adempimenti legati al Quadro RW e all'IVAFE sulle attività finanziarie estere (in corso di svincolo presso banche estere) gravassero sul trust medesimo anziché sulle beneficiarie.
La soluzione prospettata dal contribuente
Il ricorrente sosteneva la validità e l'effettiva operatività del trust ai fini fiscali italiani. Secondo l'Istante, la segregazione patrimoniale era garantita dall'irrevocabilità del vincolo e dalla presenza di presidi negoziali (come il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi e la rendicontazione periodica al Guardiano) idonei a evitare la commistione di ruoli e l'eterodirezione. Pertanto, proponeva l'assoggettamento a tassazione dei redditi in capo alle beneficiarie individuate come redditi di capitale pro quota e l'adempimento degli obblighi di monitoraggio direttamente in capo al trust.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi del contribuente, ritenendo il trust fiscalmente inesistente per carenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee.
L'analisi dell'Amministrazione finanziaria si è concentrata sul reale spossessamento del patrimonio, richiamando i principi consolidati in materia di interposizione fittizia nel possesso dei redditi. Gli elementi di fatto e contrattuali che hanno determinato il disconoscimento della soggettività tributaria del trust sono:
Obblighi dichiarativi
Alla luce di tali elementi, l'Agenzia delle Entrate ha statuito quanto segue:
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