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La Risp. AE 18 giugno 2026 n. 125 dell'Agenzia delle Entrate analizza la qualificazione fiscale di un trust familiare residente in Italia, regolato dalla Legge di San Marino. Nonostante l'apparente struttura formale, la commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie e la previsione di anticipazioni patrimoniali illimitate a favore di una società di famiglia escludono l'autonomia gestionale del trust. L'Amministrazione finanziaria configura la fattispecie come un'interposizione fittizia, negando la soggettività passiva autonoma del trust. Di conseguenza, i redditi sono imputati per trasparenza direttamente alle beneficiarie residenti, sulle quali gravano anche gli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) e il versamento dell'IVAFE per le attività finanziarie detenute all'estero.

Il caso oggetto di interpello

Un contribuente ha presentato istanza di interpello in qualità di trustee di un trust familiare istituito dal padre (disponente), oggi deceduto. Il trust presenta le seguenti caratteristiche strutturali e gestionali:

  • residenza e legge regolatrice: il trust è fiscalmente residente in Italia, iscritto nel Registro dei trust della Repubblica di San Marino e disciplinato dalla Legge di San Marino del 1º marzo 2010;
  • beneficiarie: la compagna del disponente (beneficiaria vitalizia) e la figlia minore (beneficiaria finale);
  • articolazione patrimoniale: il fondo è suddiviso in due sottofondi intestati alle rispettive beneficiarie, alimentati in parte da disponibilità finanziarie derivanti da un legato testamentario;
  • governance: l'ufficio di trustee è ricoperto congiuntamente dall'Istante e dalla beneficiaria vitalizia. È presente un Guardiano con funzioni di controllo e risoluzione dei conflitti di interesse.

L'Istante chiedeva se il trust potesse qualificarsi come autonomo soggetto passivo d'imposta ("trust trasparente") e se gli adempimenti legati al Quadro RW e all'IVAFE sulle attività finanziarie estere (in corso di svincolo presso banche estere) gravassero sul trust medesimo anziché sulle beneficiarie.

La soluzione prospettata dal contribuente

Il ricorrente sosteneva la validità e l'effettiva operatività del trust ai fini fiscali italiani. Secondo l'Istante, la segregazione patrimoniale era garantita dall'irrevocabilità del vincolo e dalla presenza di presidi negoziali (come il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi e la rendicontazione periodica al Guardiano) idonei a evitare la commistione di ruoli e l'eterodirezione. Pertanto, proponeva l'assoggettamento a tassazione dei redditi in capo alle beneficiarie individuate come redditi di capitale pro quota e l'adempimento degli obblighi di monitoraggio direttamente in capo al trust.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi del contribuente, ritenendo il trust fiscalmente inesistente per carenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee.

L'analisi dell'Amministrazione finanziaria si è concentrata sul reale spossessamento del patrimonio, richiamando i principi consolidati in materia di interposizione fittizia nel possesso dei redditi. Gli elementi di fatto e contrattuali che hanno determinato il disconoscimento della soggettività tributaria del trust sono:

  • mancanza di indipendenza dei trustee: la beneficiaria vitalizia ricopre contemporaneamente il ruolo di trustee. Al contempo, l'altro trustee (l'Istante) è potenziale beneficiaria finale ed è legata da interessi economici diretti con la società holding di famiglia;
  • finanziamento illimitato alla Società di Famiglia: L'atto costitutivo prevede l'obbligo di effettuare anticipazioni dal fondo in trust "senza alcuna limitazione di cifra e con esclusione di ogni discrezionalità" per supportare le esigenze di liquidità della Società partecipata dalle stesse beneficiarie e dall'Istante. Tale clausola svuota di contenuto il potere gestorio autonomo e indipendente del trustee;
  • inefficacia dei meccanismi di controllo: Il Guardiano non è stato ritenuto in posizione di terzietà assoluta, essendo emersi precedenti rapporti professionali con il gruppo societario di famiglia. Inoltre, le modalità di sostituzione dei trustee (vincolate a un elenco che include soggetti legati alla cerchia familiare e aziendale) non garantiscono la fine dell'ingerenza delle beneficiarie.

Obblighi dichiarativi

Alla luce di tali elementi, l'Agenzia delle Entrate ha statuito quanto segue:

  • qualificazione fiscale: il trust opera come un mero schermo formale. Non è configurabile quale autonomo soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'art. 73 TUIR;
  • imputazione dei redditi: i redditi di cui il trust appare titolare devono essere imputati direttamente per attribuzione pro quota alle beneficiarie residenti in Italia, secondo le rispettive categorie reddituali previste dall'art. 6 TUIR;
  • monitoraggio Fiscale e IVAFE: poiché la disponibilità effettiva delle attività finanziarie detenute all'estero è riconducibile alle beneficiarie (quali titolari effettive), l'obbligo di compilazione del quadro RW ai sensi dell'art. 4 DL 167/90 grava direttamente su di esse. Allo stesso modo, le beneficiarie sono tenute in solido alla dichiarazione e al versamento dell'IVAFE in relazione ai prodotti finanziari esteri nella titolarità formale dei trustee.

Fonte: Risp. AE 18 giugno 2026 n. 125 

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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