Con il recepimento della Dir. UE 2023/2673, nel Codice del consumo italiano (D.Lgs. 209/2025) è stato introdotto il nuovo art. 54‑bis, dedicato all’esercizio del diritto di recesso nei contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online.
La nuova disciplina è in vigore dal 23 gennaio 2026, ma si applica ai contratti conclusi dopo il 19 giugno 2026 e prevede che a partire da tale data ogni operatore che vende a consumatori privati attraverso un sito o un’app deve integrare nell’interfaccia una funzione digitale di recesso che permetta l’invio online di una dichiarazione chiara di scioglimento del contratto. L’obbligo riguarda tutti i soggetti che concludono contratti a distanza con consumatori privati (B2C) mediante un’interfaccia digitale; i siti misti B2B/B2C sono tenuti ad adeguarsi limitatamente alla componente consumer.
Nello specifico, l’art. 54-bis impone ai venditori telematici che la funzione di recesso sia:
La norma introduce anche il principio del c.d. once only, chiarendo che non è ammessa la richiesta di informazioni già fornite dal cliente in fasi precedenti del processo. Se l’utente è già autenticato e il sistema conosce i suoi dati, non può essere costretto a reinserirli. Una volta compilata la dichiarazione di recesso, il consumatore deve poterla inviare tramite una distinta “funzione di conferma” ben identificata. Dopo l’attivazione della funzione di conferma, la piattaforma deve inviare senza indebito ritardo un avviso di ricevuta del recesso su un supporto durevole, che riporti contenuto, data e ora della trasmissione
Non basterà più, quindi, segnalare un semplice indirizzo mail a cui scrivere o fornire un modulo da scaricare, stampare, compilare e inviare senza avere poi la certezza che sia stato ricevuto o letto. Le aziende, oltre ad aggiungere alla propria pagina la funzione di recesso con doppia conferma e ricevuta di ricezione, dovranno aggiornare le condizioni generali di vendita e l’informativa propedeutica alla sigla del contratto, specificando l’obbligo di integrazione del pulsante di recesso. In caso di mancato aggiornamento dell’informativa, il termine di recesso si estende automaticamente da 14 giorni a 12 mesi e 14 giorni.
L’assenza del pulsante di recesso può configurare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo, con sanzioni amministrative che nei casi più gravi possono raggiungere i 10 milioni di euro.
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