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Il Decreto Omnibus punta a contrastare il commercio di bare fiscali per evitare che l'acquisizione societaria sia finalizzata unicamente alla deduzione delle perdite. Inoltre, la Norma di Comportamento AIDC 18 giugno 2026 n. 237 chiarisce che, nonostante le novità del D.Lgs. 192/2024 (come la perizia sul valore economico), il diritto al riporto delle perdite pregresse nelle operazioni straordinarie resta tutelato.

L'Associazione contesta la prassi restrittiva dell'Agenzia delle Entrate, confermando che lo strumento dell'interpello rimane pienamente accessibile ai professionisti per dimostrare l'assenza di scopi elusivi.

AIDC, l'interpello disapplicativo sopravvive alla riforma delle perdite fiscali

Il diritto al riporto delle perdite pregresse e degli altri attributi fiscali equiparati (come le eccedenze ACE e di interessi passivi) nelle operazioni straordinarie non può essere limitato da un'interpretazione restrittiva della norma. L'AIDC ha pubblicato la Norma di Comportamento 18 giugno 2026 n. 237, affrontando il delicato coordinamento tra le nuove disposizioni di semplificazione e la sopravvivenza dell'interpello disapplicativo.

La riforma fiscale introdotta dall’art. 15 D.Lgs. 192/2024 ha aggiunto un tassello importante alla disciplina, introducendo la possibilità di calcolare il limite quantitativo al riporto non solo sul patrimonio netto contabile, ma anche sul valore economico netto rettificato del compendio aziendale, da attestarsi tramite una relazione giurata di stima. Entrambi i parametri subiscono la sterilizzazione dei conferimenti soci ricevuti nei 24 mesi precedenti. La finalità della norma resta di natura antielusiva, ovvero il contrasto al fenomeno del commercio di bare fiscali.

Il caso nasce dalla Risp. AE 278/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate ha ipotizzato che – data la cancellazione del riferimento esplicito all'interpello nel nuovo testo normativo – il contribuente sia legittimato a superare il limite del patrimonio contabile esclusivamente dotandosi della perizia sul valore economico. Una lettura che di fatto escluderebbe il ricorso all'interpello per l'individuazione del quantum delle perdite e che ha destato forti preoccupazioni nella dottrina, tra cui Assonime (circolare 6/2026) e il Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo (circolare 2/2026).

L'AIDC boccia la tesi delle Entrate e formula una massima chiarificatrice: il diritto al riporto delle perdite rimane riconosciuto anche a prescindere dai test sul patrimonio (sia contabile che economico) qualora sia dimostrato, mediante interpello disapplicativo, che l'operazione non comporta una compensazione intersoggettiva indebita di imponibili fiscali.

A supporto di questa interpretazione vi è innanzitutto la Relazione illustrativa al decreto di riforma, che specifica testualmente come resti ferma la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva mediante interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. d) dello Statuto dei diritti del contribuente. Tale intenzione del legislatore detiene un ruolo centrale nel processo interpretativo ai sensi dell'articolo 12 delle Preleggi. Inoltre, l'interpello disapplicativo gode di una disciplina autonoma e generale (L. 212/2000 e D.Lgs. 156/2015) che non richiede un richiamo espresso da parte delle singole norme sostanziali; la sua omissione nel testo del TUIR rappresenta quindi una mera scelta di semplificazione redazionale.

In conclusione, la Norma n. 237 evidenzia come la perizia giurata divenga lo strumento principe per presidiare i casi in cui l'unico elemento sensibile sia il valore economico, riducendo l'ingolfamento delle istanze.

Tuttavia, l'interpello resta insostituibile per tutte le situazioni che richiedono valutazioni complesse e non meramente estimative, come la dimostrazione dell'assenza di intenti elusivi nei conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti (ad esempio per ricostituzione del capitale minimo ex art. 2447 c.c.) o nelle operazioni di Merger Leveraged Buy-Out (MLBO).

Decreto Omnibus: il nuovo perimetro del riporto delle perdite fiscali

Tramite l'approvazione in via preliminare del Decreto Omnibus, il legislatore punta a evitare che la deduzione delle perdite diventi l'oggetto principale delle acquisizioni societarie, contrastando così il fenomeno del commercio di bare fiscali.

Quando una società accumula ingenti perdite, infatti, il suo valore nominale azionario può azzerarsi, ma il suo valore potenziale in termini di risparmio d'imposta futuro resta elevatissimo per qualsiasi acquirente intenzionato a veicolare verso quel soggetto nuovi profitti da tassare.

La nuova disciplina interviene con un duplice binario: da un lato, una norma di interpretazione autentica che chiude definitivamente un potenziale schema di aggiramento dei limiti normativi attraverso lo spostamento delle quote a livello di holding o società controllante; dall'altro, un correttivo di coordinamento tecnico che va a impattare sulla decorrenza temporale dei requisiti di vitalità nelle operazioni di fusione e scissione.

La novità di maggior rilievo è indubbiamente quella contenuta nell'articolo 7 della bozza del Decreto Omnibus, che offre una lettura vincolante e retroattiva dell'art. 84 c. 3 TUIR. Per comprendere la portata del cambiamento, è necessario ricordare che la norma originaria subordina la conservazione delle perdite fiscali al verificarsi di determinate condizioni qualora si verifichi un cambio della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, unito a una modifica dell'attività principale nei periodi d'imposta interessati.

Fino ad oggi, una parte della dottrina e della prassi negoziale ha ipotizzato che il limite al riporto potesse essere aggirato non trasferendo direttamente le quote della società operativa (quella titolare delle perdite), bensì cedendo le quote della società holding o controllante di primo livello.

Con questo schema di cessione indiretta della partecipazione, la titolarità formale della società con le perdite rimaneva immutata, pur mutando integralmente il soggetto economico di riferimento posto al vertice della catena societaria.

La nuova disposizione spazza via qualsiasi dubbio interpretativo. Il legislatore ha stabilito che il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto si considera avvenuto anche quando l'oggetto della compravendita o della cessione siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo di diritto o di fatto del soggetto che riporta le perdite, richiamando espressamente i criteri civilistici della controllata. Di conseguenza, le operazioni di ristrutturazione del debito o di acquisizione di gruppi societari dovranno essere valutate con estrema cautela: se la holding viene ceduta, anche le perdite delle controllate sottostanti rischiano di evaporare, a meno che non vengano superati i rigidi test di vitalità economica.

Fusioni: i nuovi limiti temporali per i test di vitalità

L'articolo 8 della bozza del Decreto Omnibus si concentra invece su aspetti più tecnici ma ugualmente determinanti per le operazioni straordinarie d'impresa. La modifica all'art. 172 c. 8 TUIR interviene sulla formulazione letterale che regola il subentro della società risultante dalla fusione (o incorporante) nelle perdite fiscali delle società fuse o incorporate.

La vecchia formulazione legava la verifica dei requisiti minimi di vitalità economica (ovvero l'ammontare dei ricavi e delle spese per prestazioni di lavoro dipendente) al periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la fusione.

La nuova disposizione sostituisce questa dicitura con un riferimento alla data antecedente a quella di efficacia della fusione.

Questo slittamento terminologico mira a evitare comportamenti opportunistici o distorsivi nei casi in cui venga prevista la retrodatazione degli effetti fiscali e contabili della fusione all'inizio dell'esercizio."

La determinazione esatta del momento in cui scatta il termometro della vitalità serve a garantire che la società incorporata sia effettivamente un'entità economica vitale e operativa nel momento immediatamente precedente all'aggregazione, e non una scatola vuota mantenuta in vita artificialmente solo per compensare i profitti dell'incorporante.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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