Acquisti intra-UE: occorre verificare il destinatario
Va rammentato che i consumatori finali sono i clienti non registrati ai fini IVA e che, ai fini della distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi, per la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, è necessario avere riguardo al contenuto della prestazione e alla prevalenza, per il destinatario, delle fasi, degli interventi e delle lavorazioni nelle quali si articolano la prestazione principale e le prestazioni accessorie (Graphic Procédé, C-88/09, Graphic Procédé).
Qualora l’oggetto dell’operazione economica sia una cessione di beni ed il soggetto operante sia titolare di partita IVA, costui non potrà qualificarsi quale consumatore finale, nemmeno nel caso in cui svolta attività di commercio al dettaglio di beni via internet.
Inoltre, in linea generale, se l’acquisto avviene da uno Stato intra-UE verso l’Italia, è necessario distinguere se l’acquirente è un privato, caso in cui deve di regola pagare l'IVA inclusa nel prezzo, a meno che il venditore superi una determinata quota di vendite in Italia, nel qual caso applica l'IVA italiana. Se, invece, acquirente è un imprenditore commerciale italiano, allora l'acquisto è solitamente in regime di reverse charge e l’IVA non è applicata nello Stato UE di provenienza del bene. Per effetto del regime dell’inversione contabile, l'acquirente italiano integra la fattura con l'IVA nazionale, che va assolta in Italia e, incorporata nel prezzo del bene, attinge il consumatore finale.
Più complesso è il caso in cui l’operazione coinvolga, a) un fornitore UE, b) il rivenditore italiano professionale c) e l’acquirente cliente finale italiano, e tale sequenza (operazione a catena) sia stata unitariamente concepita e materialmente realizzata attraverso la consegna diretta del bene direttamente dal fornitore al cliente finale attraverso un unico spostamento e il completamento dell’operazione complessiva avvenga con un minimo scarto temporale per effetto dell’utilizzo dell’e-commerce transfrontaliero. Si realizza così una cessione per la quale l’IVA è dovuta in uno Stato membro, ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro (cfr. considerando n.2 della Direttiva (UE) n. 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE, cd. rifusione IVA).
La crescita del commercio elettronico è incoraggiata, e facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri ma, in tale contesto, è importante il contrasto al fenomeno delle frodi IVA, affinché la competitività del prezzo finale di acquisto del bene per il cliente finale, non si realizzi attraverso l’evasione dell’imposta armonizzata.
Sul piano interpretativo, con riferimento all’acquisto di beni tramite piattaforma di commercio elettronico, ai fini dell’applicazione dell’IVA prevista nell’art. 2 c. 2 n. 3 DPR 633/72 il passaggio dei beni dal committente al commissionario non è escluso dalla circostanza che quest’ultimo proceda alla rivendita dei beni su un sito di vendita on-line, negoziando in proprio la cessione e il prezzo dei beni (Cass. 23084/2024).
E’ entro la cornice normativa sopra ricostruita che va inquadrato il richiamo all’art. 7-bis DPR 633/72, il cui primo comma afferma che le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 - ossia ipotesi derogatorie di cessione a bordo di navi o treni o cessioni di gas - si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
Cessioni a catena: cosa accade?
E’ corretto separare la fase in cui il rivenditore nazionale vende on-line al cliente consumatore i beni, di cui ancora non ha la proprietà, e, un istante dopo, lo acquista sempre tramite commercio elettronico dal fornitore UE, al quale dà disposizioni di concludere la cessione a catena spedendo il bene direttamente al proprio cliente finale italiano?
In realtà si tratta di una operazione complessiva che va invece trattata unitariamente ai sensi dell’art. 40 c. 1 DL 331/93, secondo cui gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli artt. 8 e 10 del trattato istitutivo della CEE, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. Rileva, perciò, da un lato il fatto che le operazioni economiche abbiano per oggetto beni originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato italiano e, dall’altro, che l’acquirente sia soggetto passivo IVA in Italia, salvo che questi dia evidenza del fatto che i beni non sono stati spediti o trasportati in Italia e provi che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta nello Stato UE dal quale quei beni sono stati effettivamente trasportati.
La vicenda
Con sentenza della CGT di II grado della Puglia veniva accolto parzialmente l’appello di un contribuente, operante nel settore del commercio di pneumatici, avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento, emesso dal fisco a seguito di PVC della Guardia di Finanza, nei confronti del contribuente il cui reddito d’impresa, rispetto a quanto dichiarato, veniva riaccertato in misura superiore. Inoltre, sulla merce venduta, il contribuente aveva omesso di applicare l’IVA.
Il giudice di appello, da un lato, affermava che, quanto alla rideterminazione del reddito d’impresa, a fronte degli accertamenti compiuti in sede di verifica, incombeva in capo al contribuente l’onere della prova contraria e questo non veniva ritenuto assolto dalla difesa del contribuente. Dall’altro, con riferimento alla ripresa per cessioni a catena intra-UE, affermava che, all’atto in cui era avvenuto il pagamento da parte degli acquirenti al contribuente, seguito da quello effettuato dal contribuente medesimo al fornitore tedesco, gli pneumatici si trovavano ancora in Germania.
Ecco che, a mente dell’art. 7-bis c. 1 DPR 633/72, il giudice riteneva che tali contratti non fossero assoggettabili ad IVA siccome, all’atto del perfezionamento del pagamento, da parte del contribuente al fornitore tedesco, gli pneumatici non erano stati ancora spediti in Italia.
Per l’effetto, veniva riformata la sentenza, escludendo l’assoggettabilità ad IVA dei corrispettivi incassati dal contribuente agli acquirenti degli pneumatici oggetto delle operazioni contestate, come pure ai fini delle corrispondenti sanzioni.
Veniva così interposto ricorso per cassazione dal fisco che veniva accolto, siccome i giudici di legittimità hanno ritenuto l'IVA, in quanto imposta al consumo, dev’essere in linea di principio pagata nello Stato membro in cui avviene il consumo finale (cfr. CGUE 22 aprile 2010, C- 536/08 e C-539/08 X e fiscale eenheid Facet-Facet Trading, punti 30 e 31), e la ricostruzione è coerente con la pacifica applicazione del regime del reverse charge, in conseguenza del quale l'obbligo di assolvere l'IVA è stato trasferito dal cedente al rivenditore, invece di pagare l'IVA al fornitore, ricevuta la fattura senza IVA, avrebbe dovuto registrarla integrando l'imposta, rendendo così l'operazione neutra.
Nel dettaglio, per la Cassazione, qualora l’acquisto degli pneumatici, da parte del consumatore finale italiano, avviene attraverso il commercio online contestualmente all’approvvigionamento da parte del rivenditore italiano presso il fornitore tedesco, come emerge dalla contestazione di assenza di un magazzino di pneumatici, attraverso un’unitaria operazione economica, è concepita sin dall’inizio da parte del rivenditore italiano e con un unico trasferimento del bene dal fornitore al cliente finale. Il contribuente ha sistematicamente richiesto l’approvvigionamento presso un unico fornitore tedesco al momento della ricezione degli ordinativi sulla piattaforma online degli pneumatici da parte dei clienti finali italiani ed ha anche ordinato al fornitore UE la consegna dei beni direttamente ai clienti in Italia, realizzando così una complessiva operazione economica ai fini IVA.
Fonte: Cass. 8 giugno 2026 n. 18398
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Giovanni Iaselli
- Avvocato - Partner DLA PiperMario Russo
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