Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha deliberato in via preliminare il Decreto correttivo della Riforma fiscale (Decreto Omnibus). Tale intervento mira ad apportare aggiustamenti e correttivi di coordinamento rispetto alla normativa già vigente. Tra gli ambiti interessati vi è il comparto dell’imposta di successione e donazione regolata attualmente dal D.Lgs. 346/90 (TUSD) che, si ricorda, confluirà nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025) applicabile dal 1° gennaio 2027, anch’esso oggetto di modifica in maniera speculare.
I correttivi al TUSD
L’art. 4-bis, comma 3 del TUSD (ovvero l’art. 90 D.Lgs. 123/2025), ha introdotto una facoltà esercitabile dal disponente oppure dal trustee che consente una migliore pianificazione fiscale.
Prevede infatti che sia possibile optare per la determinazione e liquidazione dell’imposta al momento del conferimento dei beni in trust o all’apertura della successione, secondo l’orientamento che si era andato consolidando in giurisprudenza della tassazione “in entrata”. In tale caso, le imposte sono calcolate sulla base della disciplina ordinaria, sulla base del rapporto tra disponente e beneficiari, con le aliquote e franchigie previste.
Sotto il profilo terminologico, la norma in commento indica che la disposizione si applica all’ “imposta”.
L'art. 13 del Decreto Omnibus interviene estendendo esplicitamente il meccanismo di di assolvimento dell’imposta in “entrata” anche alle imposte ipotecaria e catastale, oltre che all'imposta di successione e donazione, rilevanti nel caso di trasferimenti immobiliari. La novella coordina quindi i riferimenti lungo tutti i periodi del medesimo comma, tra cui si ricorda che trasferimenti di beni per cui è stata assolta l’imposta in “entrata” non sono successivamente soggetti all’imposta in “uscita”.
La rettifica colma un'evidente lacuna redazionale: il generico riferimento alla "imposta" della versione attualmente in vigore, non consente de plano di considerare la disciplina applicabile anche a tutte le imposte coinvolte nei trasferimenti immobiliari, peraltro piuttosto frequenti nella pratica.
La portata delle correzioni del Decreto Omnibus rimane circoscritta a profili di mero coordinamento formale e di caratura relativamente modesta, senza sciogliere i principali nodi interpretativi che la prassi professionale continua a registrare.
Uno dei principali riguarda l’eventuale (fisiologica) variazione dei beneficiari, ad esempio nei trust discrezionali, che potrebbero – al momento della devoluzione del fondo in trust – essere diversi da quelli individuabili al momento dell’apporto dei beni in trust. Il fatto che l’imposta non sia rimborsabile e che l’esenzione in uscita avvenga solo nel caso in cui i beneficiari siano della medesima categoria, lascia aperte delle situazioni di illogica doppia imposizione. Un caso scolastico può essere quello di un trust con beneficiari individuati che decedono prima del termine del trust il quale, in base alle disposizioni dell’atto istitutivo, diviene un trust di scopo.
Anche la normale variazione della consistenza del fondo in trust pone dei dubbi non di poco conto, tema non dipanato dalla norma e su cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa con una formula oltremodo rigida sul piano lessicale (Circ. AE 34/E/2022) che di per sé non sempre ipotizzare variazioni dei beni in trust. Per comprendere il fenomeno, si pensi agli strumenti finanziari o anche a ipotesi di variazioni catastali di beni immobili.
Altro aspetto, ad oggi ancora non chiaro, riguarda i trust già istituiti precedentemente all’introduzione dell’art. 4-bis del TUSD per cui sembra potersi invocare una sorta di esercizio dell’opzione “in entrata” ante litteram per i versamenti delle imposte dovute (coerentemente con l’impostazione del tempo dell’Agenzia delle Entrate).
Da ultimo, si ricordano i dubbi e le difficoltà di coordinamento tra la disciplina qui richiamata e l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter del TUSD per cui sarebbe opportuno un intervento ad hoc anche tenuto conto dell’impatto sul tessuto socio-economico di tale disposizione.
Gli interessi da riliquidazione dell’imposta
Un ulteriore intervento del Decreto Omnibus è quello relativo all'art. 14. Tale disposto modifica l'art. 34, comma 1 del TUSD per quanto riguarda gli interessi dovuti in caso di liquidazione della maggiore imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate conseguente ad una rettifica della dichiarazione di successione ad esito di una verifica che porti ad una contestazione di incompletezza o infedeltà. Il tasso di interesse è pari al 4,5% per ogni semestre compiuto.
Con la modifica apportata il termine di decorrenza è fissato nel giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo del TUSD (ovvero 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione), in luogo della data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale.
L'intervento, di natura sistematica, allinea la disciplina degli interessi successori alla logica degli altri tributi indiretti, superando le incertezze operative legate al momento variabile della notificazione e alla correlata attività di liquidazione d'ufficio.
Osservazioni
Il Decreto Omnibus compie un necessario lavoro di coordinamento e correzione tecnica di talune norme del TUSD (per quanto qui di interesse).
Comprendendo che tale Decreto non era lo strumento idoneo per affrontare altri temi ben più complessi, alcuni dei quali accennati in precedenza, non resta che auspicare un futuro intervento mirato.
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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