A decorrere dal 15 giugno 2026 diventano operative le disposizioni varate con la Legge di Bilancio 2026, che modificano le procedure di liquidazione delle parcelle professionali in presenza di debiti con il fisco.
Il vecchio sistema basato sulla sospensione temporanea dei pagamenti sopra i 5.000 euro cede il passo a un automatismo molto più rigido. Dal 15 giugno, le Pubbliche Amministrazioni che devono liquidare un compenso a un professionista (titolare di reddito da lavoro autonomo) devono interpellare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Se dal controllo emergono cartelle esattoriali non saldate, l'ente pubblico non bloccherà più l'intero mandato in attesa di verifiche, ma tratterrà direttamente la cifra dovuta all'erario, girandola all'agente della riscossione. Al professionista verrà accreditata soltanto la quota residua della parcella.
Salvaguardia per i piccoli debiti
La formulazione originaria della norma aveva sollevato forti proteste tra gli ordini professionali poiché prevedeva il prelievo coattivo per qualsiasi cifra, anche minima. Per evitare il blocco dei flussi finanziari a causa di pendenze irrisorie o semplici disguidi, il legislatore è intervenuto in sede di conversione del Decreto Fiscale (DL 38/2026 conv. in L. 88/2026).
La trattenuta diretta scatta soltanto se la morosità complessiva del lavoratore autonomo raggiunge o supera i 5.000 euro. Mentre per le imprese il controllo scatta solo su fatture superiori a 5.000 euro, per i professionisti la verifica della posizione fiscale avverrà su qualsiasi parcella, a prescindere dal suo ammontare, anche per cifre inferiori.
Chi viene colpito e la regola della data di pagamento
La misura ha una portata molto ampia e interessa tutte le categorie professionali che collaborano a vario titolo con lo Stato: dagli avvocati (inclusi i compensi per il gratuito patrocinio) ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU), fino a ingegneri, architetti e commercialisti.
Sotto il profilo operativo, a fare fede sarà esclusivamente il principio di cassa. L'obbligo di controllo e trattenuta si applicherà a tutti i mandati di pagamento emessi dal 15 giugno 2026 in poi. Di conseguenza, rimangono coinvolte nella stretta anche le prestazioni svolte nei mesi o negli anni passati e le fatture inviate precedentemente, qualora il bonifico effettivo da parte della PA avvenga dopo la data spartiacque.
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Andrea Amantea
- Giornalista pubblicista - Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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