Maggior tempo per detrarre l’IVA: si passa da uno a due anni
All’interno del Decreto correttivo alla riforma fiscale, il cd. Decreto Omnibus, troviamo una disposizione che non deve passare inosservata siccome prevede l’estensione del termine per detrarre l’IVA da uno a due anni. Infatti, l’art. 12 del Decreto Omnibus interviene sugli artt. 19 e 25 DPR 633/72 - ma anche sugli artt. 56 c. 1 e 88 c. 1 D. Lgs. 10/2026 (Testo Unico IVA) - prevedendo appunto che all’atto della ricezione della fattura di acquisto, si potrà esercitare la detrazione dell’imposta nel secondo anno successivo.
Entrando però nel dettaglio, emerge che tale intervento normativo non ha carattere propriamente innovativo siccome si ritorna ad una previsione che esisteva in passato, che era stata poi modificata dal DL 50/2017 (art. 2, comma 1) che aveva appunto dimezzato i tempi per esercitare la detrazione dell’IVA, riducendoli ad un anno.
Come ben noto, l’art. 19 DPR 633/72 prevede che l’esercizio della detrazione è possibile dal momento in cui l’imposta diventa esigibile, con la possibilità di ottenere il recupero al massimo con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui sorge il diritto, a condizione di procedere con la registrazione della fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa. infatti, al primo comma è previsto che il diritto alla detrazione dell’imposta, relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati, sorge nel momento in cui l’imposta divenne esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In parallelo, la norma unionale, contenuta nell’art. 167 Direttiva 2006/112/CE prevede che il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile.
Tale diritto, come sancito poi dalla CGUE (Nare-BG, C-429/23), è volto ad esonerare interamente il soggetto passivo del “peso” dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le attività economiche. Principio che garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale, indipendentemente dagli scopi o dai risultati delle attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette ad IVA. Visto il parallelo con la norma unionale, ci si domanda quali siano gli effetti della modifica normativa volta all’estensione al termine biennale per esercitare la detrazione. Si può parlare di un effetto duplice, siccome colpisce sia l’art. 19 DPR 633/72, andando quindi a prevedere che il diritto alla detrazione IVA non scadrebbe più con la dichiarazione dell’anno in cui si è verificata l’esigibilità, ma si estenderebbe fino alla dichiarazione del secondo anno successivo.
Al contempo, viene anche modificato il comma 1 dell’art. 25 DPR 633/72, prevedendo appunto che la registrazione delle fatture dovrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Quindi la novità colpisce la detrazione IVA (art. 19) ma anche la registrazione delle fatture di acquisto (art. 25), che comunque sono pressoché legate inscindibilmente tra loro.
Ampliamento del termine di detrazione: novità che va ricercata nella decisione del Tribunale UE?
Non sembra che tutti gli eventi capitino casualmente. Infatti, lo scorso febbraio, il Tribunale UE ha rilasciato una decisione a dir poco dirompente. A conclusione della vicenda Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, T-689/24, è stato affermato che il diritto a detrazione sorge indipendentemente dal possesso di una fattura, che rappresenta solo una condizione formale relativa al suo esercizio.
Per contro, l’esercizio di tale diritto è possibile, secondo l’art. 178 Direttiva IVA, solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo sia in possesso di una fattura. Ma attenzione, la mancata ricezione della fattura non blocca la detrazione IVA purché le condizioni sostanziali siano state assolte. Il caso risolto dal Tribunale UE nasce da una vicenda alquanto singolare perché verificatasi sul suolo polacco ove, in base alla legge IVA vigente, la detrazione dell’imposta è accordata solo se siano rispettati dei requisiti molti stringenti e confliggenti con il diritto e la giurisprudenza UE.
Infatti, viene detratta l’imposta solo se, oltre al rispetto delle condizioni sostanziali e formali, si sia in possesso del documento fiscale. Ora, riprendendo la norma unionale, in particolare l’art. 167 Direttiva IVA, essa prevede che il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile, mentre l’esigibilità di tale imposta si verifica, ai sensi dell’art. 63, nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (Dyrektor Izby, C-114/22).
Ma la detrazione d’imposta è riconosciuta qualora vengano rispettati equamente i requisiti formali e sostanziali? Qui arriva in soccorso la giurisprudenza unionale che, nell’operare la distinzione tra le due tipologie di condizioni, ritiene l’imposta detraibile se siano soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dai soggetti passivi (DGRFP Cluj, C-519/21). Infatti, la nascita del diritto a detrazione può essere subordinata unicamente a condizioni sostanziali previste dalla Direttiva IVA (A, C-895/19) e risulta indipendente dal possesso della fattura, che costituisce una mera condizione formale relativa al suo esercizio.
Al contempo, la detrazione è possibile solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo è in possesso di una fattura (Volkswagen, C-533/16).
Se un soggetto passivo può, a seguito di una rettifica operata ad una fattura, esercitare il suo diritto a detrazione per il periodo d’imposta nel corso del quale detta fattura è stata inizialmente emessa, nonostante l’assenza di una fattura regolare all’atto della dichiarazione fiscale iniziale, tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per un soggetto passivo che presenti una fattura regolare al momento della presentazione della dichiarazione (Senatex, C- 518/14).
Di conseguenza, una norma nazionale non potrà negare la detrazione IVA ad un soggetto che abbia soddisfatto le condizioni sostanziali qualora, in quel determinato periodo d’imposta, non abbia ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.
Osservazioni
La relazione accompagnatoria al Correttivo Omnibus fa riferimento all’intervento del Tribunale UE che, di fatto non poteva essere ignorato. Accade spesso che, a seguito di pronunce della CGUE, il legislatore italiano effettui interventi riparatori, volti appunto ad eliminare le storture normative nazionali con la disciplina unionale, letta appunto dall'apparato giurisprudenziale UE. Qui la situazione era ormai critica da tempo, ove il nostro meccanismo di detrazione era sin troppo stringente. Va peraltro sottolineato che però la decisione del Tribunale UE è ancora oggetto di riesame da parte della CGUE (C-167/26), dietro sollecitazione dell’Avvocato generale che, a suo parere, sarebbe in contrasto con due precedenti difformi (Terra Baubedarf-Handel, C‑152/02; Aptiv Services Hungary, C‑521/24).
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