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Con il Decreto Omnibus si introduce una nuova disciplina attinente al trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione e dalla compensazione di crediti d’imposta da parte degli esercenti arti e professioni. Modificata, quindi, la tassazione dei crediti d’imposta, inclusi i bonus edilizi, acquistati dai lavoratori autonomi.

In prima battuta, va osservato che, con l'introduzione del principio di onnicomprensività nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo prodotto a decorrere dal 2024, ad opera del D.Lgs. 192/2024, assumono rilevanza fiscale da un lato “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale” e dall'altro “l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività”.

In relazione agli acquisti dei crediti d’imposta, in particolare, concernenti bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate, con Risp. AE 171/2025, aveva precisato che, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrevano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Proseguendo nella risposta, AE veniva chiarito che, con riguardo all'imputazione temporale dei componenti di reddito, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all'acquisto del credito in parola assumeva rilevanza ai fini IRPEF nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito rilevava ai fini IRPEF al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione.

In una precedente versione del Decreto Omnibus, veniva disposto che, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta, rientrerebbero tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67 TUIR, e tassati secondo tale disciplina.

Come cambia il calcolo

L’ultima versione del Decreto correttivo (Omnibus), rispecchia, per alcuni aspetti, quanto sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria nella suddetta Risp. AE 171/2025, mentre non viene riproposta la regola che vuole le plusvalenze e gli altri proventi tassabili come redditi diversi.

La novella inserisce nell’art. 54 TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies, stabilendo che concorre alla formazione del reddito soltanto il differenziale positivo tra valore nominale e costo di acquisto del credito d’imposta – inclusi quelli derivanti dai bonus edilizi –, venendo in tal modo meno la distinta rilevanza, per il loro intero ammontare, del costo di acquisto, tra i componenti negativi di reddito, e del valore nominale del credito, tra quelli positivi. In particolare:

  • diventa rilevante esclusivamente il guadagno effettivo come reddito di lavoro autonomo, ovvero il differenziale positivo tra quanto è stato pagato il credito e il suo valore nominale;
  • il guadagno viene spalmato proporzionalmente sugli anni di utilizzo del credito, seguendo il criterio di cassa (cioè in base alle quote effettivamente compensate anno per anno);
  • sulla quota di guadagno annuo non si applicheranno più le aliquote IRPEF ordinarie, ma una più snella imposta sostitutiva del 26%.

Esclusioni e regole transitorie

Restano esclusi i crediti d'imposta ricevuti come pagamento diretto di una parcella (il classico sconto in fattura per una prestazione d'opera). In quel caso, il valore del credito continua a concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro autonomo secondo le regole tradizionali.

La novità si applica ufficialmente a partire dalle operazioni successive all'entrata in vigore del Decreto. Tuttavia, il testo prevede una finestra retroattiva favorevole: i lavoratori autonomi potranno scegliere di applicare la tassazione agevolata anche ai crediti acquisiti nel corso di tutto il periodo d'imposta 2024. Per farlo basterà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, fermo restando che lo Stato non rimborserà le maggiori imposte ordinarie eventualmente già versate.

Osservazioni

Appare doveroso evidenziare che il differenziale positivo, conseguente all’acquisto di un credito d’imposta a un prezzo inferiore al suo valore nominale, non deve essere ricondotto tra le fattispecie richiamate dall’art. 15 D.Lgs. 13/2024, laddove viene stabilito che, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, la maggiorazione del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle partecipazioni, determinano una corrispondente variazione del reddito proposto per il concordato preventivo biennale.

Sul punto, la Risp. AE 48/2026, ha chiarito che, l'ammontare dei singoli componenti positivi e negativi che concorrono a formare il differenziale (positivo) in parola, non comportano alcuna variazione del reddito concordato. Stesso orientamento per l’IRAP, i componenti negativi e positivi che concorrono a determinare il differenziale (positivo) in parola non rilevano ai fini delle variazioni del valore della produzione netta proposto ai fini del CPB.

Il CNDCEC ha espresso forte soddisfazione per la svolta. Il Presidente Elbano de Nuccio ha sottolineato come la tassazione sostitutiva garantisca uniformità di trattamento e linearità applicativa, risolvendo i nodi interpretativi sorti dal 2024 sulle operazioni di acquisto dei crediti edilizi da parte dei professionisti.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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