Nel caso oggetto dell'Ordinanza 21 maggio 2026 n. 15519 della Corte di Cassazione, il Tribunale territorialmente competente, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da una società cooperativa, aveva dichiarato illegittimo il verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’INPS, con riguardo – per quanto qui rileva – ai contributi dovuti alla voce “indennità di mobilità”, cioè ai benefici contributivi spettanti, ai sensi dell’art. 8 della L. 223/1991, ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle apposite liste.
Il giudice aveva escluso che la cooperativa, impegnata in contratti di appalto per la gestione di magazzini e lo svolgimento di attività di logistica, avesse, al momento del subentro nella gestione dei magazzini, usufruito in modo fraudolento delle agevolazioni previste dai commi 4 e 4bis del succitato articolo, assumendo il personale della cooperativa che aveva in precedenza gestito il medesimo appalto ed iscritto il personale licenziato nelle liste di mobilità.
In secondo grado, veniva parzialmente accolto l’impugnazione proposta dall’ente previdenziale e, in riforma della pronuncia di primo grado, venivano dichiarati spettanti all’impresa gli sgravi contributivi in ...
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