Con la Ris. AE 9 giugno 2026 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi interpretativi sollevati in merito alla tassazione dei premi di produttività e delle somme erogate come partecipazione agli utili nel settore privato. La Legge di bilancio 2026 ha infatti modificato la disciplina della tassazione sostitutiva introducendo condizioni decisamente più favorevoli per i lavoratori dipendenti per il biennio 2026-2027.
In particolare, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è stata ridotta dall'originario 10 per cento (poi convertito al 5 per cento negli anni precedenti) all'1 per cento. Contestualmente, il limite massimo di importo complessivo ammesso al beneficio è stato innalzato da 3.000 a 5.000 euro lordi.
Estensione del limite di 5.000 euro al welfare aziendale
Il principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nel documento RISOLUZIONE WELFARE CLEAN VC.pdf riguarda la facoltà del dipendente di convertire il premio di risultato in contratti di welfare o benefit aziendali (come previsto dall'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Poiché il testo della manovra finanziaria menzionava espressamente solo il comma 182, erano sorti dubbi sulla possibilità di applicare la nuova soglia maggiorata anche in caso di opzione per i benefit in natura. L'Agenzia, attraverso una lettura logico-sistematica delle disposizioni, ha sciolto le riserve confermando che:
il nuovo limite di imponibile pari a 5.000 euro trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il lavoratore scelga l'erogazione del premio sotto forma di benefit;
resta ferma la completa irrilevanza reddituale dei benefit fruiti, i quali non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non scontano alcuna tassazione, sempre nel rispetto dei limiti di importo previsti per le singole utilità dall'articolo 51 del TUIR.
Indicazioni operative per le aziende
Per l'applicazione pratica delle regole e per gli aspetti non esplicitamente modificati dalla nuova legge di bilancio, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che restano valide le istruzioni operative già fornite in passato. Le aziende e i sostituti d'imposta dovranno quindi fare riferimento, per quanto compatibili, alle circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 15 giugno 2016.
Le Direzioni regionali sono state incaricate di vigilare affinché i principi enunciati in questa risoluzione siano puntualmente osservati da tutti gli uffici provinciali e dipendenti.
Fonte: Ris. AE 9 giugno 2026 n. 22
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Giuseppe Buscema
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