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Le condizioni di applicazione delle esenzioni da IVA previste per alcune attività di interesse pubblico sono state analizzate dal Tribunale europeo con la sentenza 10 giugno 2026, causa T-444/25, con specifico riguardo al caso in cui le prestazioni siano rese a terzi da un membro di un Gruppo IVA.

Descrizione del caso

Nella fattispecie in esame, un Gruppo IVA è composto da due fondazioni e da tre società di diritto olandese che si occupano di diversi aspetti delle cure a persone con disabilità intellettiva, ricoverate in strutture residenziali appositamente attrezzate o che vivono in altre forme abitative.

Soltanto una delle due fondazioni è riconosciuta come organismo che accoglie persone in un istituto per l’assistenza e la cura, ai fini dell’esenzione dall’IVA prevista, da un lato, per le prestazioni di assistenza e cura e, dall’altra, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi a carattere sociale.

Una delle tre società facenti parte del Gruppo presta servizi consistenti nel sorvegliare, giorno e notte, a distanza dal luogo di cura e mediante l’impiego di strumenti tecnici, le persone con disabilità intellettiva.

Il Gruppo ha dichiarato versato l’IVA dovuta per i servizi forniti dalla società a terzi, per poi chiedere il rimborso l’importo versato, facendo valere che i servizi resi dalla società erano esenti.

Le Autorità fiscali olandesi hanno negato il rimborso, in quanto la società non era riconosciuta come organismo che accoglie persone in un istituto a fini di assistenza e cura, né come organismo a carattere sociale, cosicché la società stessa non soddisfaceva le condizioni per beneficiare dell’esenzione.

Le questioni sollevate dal giudice nazionale sono dirette a sapere se:

  • l’esenzione prevista dall’art. 132, par. 1, lett. b) e g), della Direttiva n. 2006/112/CE sia applicabile soltanto quando le relative prestazioni sono rese a favore di terzi da un membro del Gruppo che, considerato singolarmente, soddisfa le condizioni dell’esenzione;
  • in caso negativo, sia sufficiente che solo un membro del Gruppo soddisfi tutte le condizioni per l’applicazione dell’esenzione.

In sostanza, si è trattato di stabilire se il Gruppo IVA possa avvalersi dell’esenzione in esame solo nel caso in cui le prestazioni siano fornite a terzi da un membro che soddisfa le condizioni di applicazione dell’esenzione, comprese quelle che richiedono che il prestatore, qualora non sia un ente di diritto pubblico, abbia la qualità di istituto di cure mediche debitamente riconosciuto dallo Stato membro interessato e di organismo riconosciuto come avente carattere sociale.

Orientamento del Tribunale europeo

In via preliminare all’analisi della pronuncia, si ricorda che, con l’adesione al Gruppo IVA, i partecipanti perdono la soggettività passiva d’imposta, in quanto è il Gruppo che acquisisce la soggettività passiva.

Di conseguenza, le prestazioni di servizi rese da un terzo a favore di un membro del Gruppo IVA devono considerarsi fornite a favore del Gruppo al quale il medesimo membro appartiene e, viceversa, le prestazioni fornite a un terzo da un membro del Gruppo devono intendersi effettuate dal Gruppo al quale il prestatore aderisce.

Tuttavia, come sottolineato dal Tribunale, la perdita della soggettività IVA in capo ai membri del Gruppo non esclude la necessità di stabilire se gli stessi soddisfino le condizioni richieste dal citato art. 132, par. 1, lett. b) e g), della Direttiva n. 2006/112/CE, relative alla qualità dell’operatore economico che effettua le prestazioni, nel caso in cui il Gruppo IVA invochi l’esenzione.

Il regime del Gruppo IVA intende semplificare l’applicazione dell’imposta e prevenire comportamenti abusivi.

Tali obiettivi escludono che l’esenzione possa essere estensa a favore del Gruppo se, in assenza di quest’ultimo, la stessa non sarebbe applicabile in capo ai suoi membri e questa conclusione è avvalorata dalla circostanza che, secondo la giurisprudenza comunitaria, i termini con i quali sono state designate le esenzioni – in particolare quelli riguardanti la qualità o l’identità dell’operatore economico che effettua le prestazioni coperte dall’esenzione – devono essere interpretati restrittivamente.

Dall’art. 132, par. 1, lett. b) e g), della Direttiva n. 2006/112/CE risulta che gli Stati membri esentano dall’IVA talune operazioni effettuate da “istituti” o da “organismi” debitamente riconosciuti dallo Stato membro.

L’interpretazione letterale di tali disposizioni depone a favore della valutazione delle condizioni relative alla qualità del prestatore dei servizi tenendo conto del soggetto che li fornisce in qualità di membro del Gruppo IVA.

Anche il contesto in cui si inseriscono le disposizioni in esame confermano la tesi di cui sopra, in quanto gli obiettivi perseguiti dal legislatore unionale con il riconoscimento di un istituto o di un organismo sarebbero compromessi se un Gruppo IVA potesse avvalersi dell’esenzione qualora le relative prestazioni fossero fornite a terzi da un membro del Gruppo che non sia debitamente riconosciuto dallo Stato membro interessato e ciò anche nel caso in cui un altro membro benefici di un siffatto riconoscimento.

Infine, anche l’obiettivo di interesse generale perseguito dall’art. 132, par. 1, lett. b) e g), della Direttiva n. 2006/112/CE è intrinsecamente connesso alle condizioni di esenzione previste, che vertono sulla qualità dell’istituto o dell’organismo che effettua le prestazioni di cui trattasi.

In conclusione, il Tribunale europeo ha affermato che un Gruppo IVA può avvalersi dell’esenzione di cui all’art. 132, par. 1, lett. b) e g), della Direttiva n. 2006/112/CE solo nel caso in cui le prestazioni di servizi siano fornite a terzi da un membro del Gruppo che soddisfi esso stesso le condizioni di applicazione dell’esenzione, comprese quelle che richiedono che il prestatore, qualora non sia un ente di diritto pubblico, abbia la qualità di istituto debitamente riconosciuto dallo Stato membro interessato e di organismo riconosciuto come avente carattere sociale.

Fonte: Trib. UE 10 giugno 2026 T-444/25

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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