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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16016 del 25 maggio 2026, si è espressa sul requisito del controllo che deve ricorrere ai fini della procedura dell’IVA di gruppo, disciplina dall’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, raggiungendo una conclusione che si pone in contrasto con le indicazioni rese dalla prassi amministrativa.

La controversia

La fattispecie esaminata è relativa ad un gruppo composto dalla controllante e da due società da essa controllate al 100%, che a loro volta controllano, ciascuna per il 50%, un’altra società.

L’Amministrazione finanziaria ha contestato alla controllante la sussistenza del requisito del controllo nei confronti dell’ultima società della catena, vale a dire quella controllata, per il 50% ciascuna, dalle due società controllate al 100% dalla controllante.

Secondo la tesi erariale, quest’ultima non possedeva un ammontare delle quote superiore al 50% della società in questione, non risultando pertanto soddisfatto il requisito del controllo previsto dall’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979 ai fini dell’applicazione della procedura dell’IVA di gruppo.

L’atto impositivo è stato confermato in primo grado, ma in appello i giudici hanno sostenuto che la disciplina dell’IVA di gruppo è applicabile anche nell’ipotesi di controllo indiretto congiunto, sicché doveva ritenersi che la controllante disponeva, sia pure indirettamente, del 100% del capitale sociale della società in esame.

Requisiti della forma giuridica e del periodo temporale del controllo

Fino al 31 dicembre 2016, la liquidazione IVA di gruppo era ammessa esclusivamente per le società di capitali, sia in veste di controllante che di controllate.

È il caso di ricordare che, sull’applicabilità della procedura in oggetto nel caso in cui la società controllante sia una società di persone è stato chiesto l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 11451/2014), che si sono pronunciate favorevolmente (sent. n. 1915/2016), disattendendo la posizione della prassi amministrativa (risoluzione n. 22/E/2005 e C.M. n. 16/360711/1986).

In base al previgente art. 2, comma 1, del D.M. 13 dicembre 1979, si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute per oltre il 50% del loro capitale, fin dall’inizio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata dall’ente o società controllante.

Dal 1° gennaio 2017, a seguito della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. 13 febbraio 2017, si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per oltre il 50% del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata dall’ente o società controllante.

La percentuale di controllo, anche dopo le modifiche, è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.

Pertanto, ai fini dell’individuazione della nuova definizione di società controllata è stato modificato:

  • da un lato, il requisito della forma giuridica, in quanto si considerano società controllate non più soltanto le società di capitali, ma anche quelle di persone;
  • dall’altro, il requisito del periodo temporale del controllo, essendo richiesto che le azioni o quote delle società controllate siano possedute, per oltre il 50%, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, anziché almeno dall’inizio dell’anno solare precedente.

Rilevanza del controllo indiretto congiunto

La Suprema Corte, confermando la tesi dei giudici d’appello, ha ammesso l’applicazione della procedura dell’IVA di gruppo in caso di controllo indiretto congiunto.

Non si pongono dubbi in merito al fatto che il controllo rilevante ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 possa essere anche indiretto, cioè attuato attraverso un controllo “a catena”.

Tale circostanza emerge testualmente dal menzionato art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979 – laddove si fa riferimento, tanto nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa, quanto in quella attuale, al possesso di azioni o quote, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, da parte dell’ente o società controllante o da un’altra società controllata da quest’ultima – e non è stata contestata neppure dall’Amministrazione finanziaria.

Il fatto, inoltre, che, ai fini del controllo indiretto, possa essere sufficiente il possesso delle quote o azioni superiori al 50% anche da parte non solo di un’unica società, ma complessivamente di più società a loro volta controllate dall’ente o società controllante si ricava agevolmente in via interpretativa, anche in ragione della “ratio” del citato art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979.

Invero, osservano i giudici di legittimità, la capogruppo esercita indiscutibilmente, tramite le società controllate, il possesso di una quota complessiva superiore al 50%, che attribuisce alla stessa il pieno potere decisionale sulla società controllata in discussione, alla stessa stregua di quanto avviene nell’ipotesi di controllo diretto.

Il concetto di controllo va inteso, secondo il diritto unionale, in senso ampio ed una sua restrizione può trovare giustificazione solo al fine di evitare comportamenti fraudolenti e, sotto questo profilo, un’interpretazione restrittiva e letterale della disposizione regolamentare non trova alcuna giustificazione nell’esigenza di combattere le frodi.

Pertanto, ha concluso la Suprema Corte, il possesso delle quote o azioni superiori al 50% può essere conseguito dall’ente o società controllante sia in via diretta che in via indiretta. In particolare, ai fini del controllo indiretto, il possesso delle quote o delle azioni superiori al 50% della società controllata può essere conseguito, da parte dell’ente o società controllante, anche sommando le quote o azioni possedute da più società direttamente controllate.

Il diverso orientamento della prassi amministrativa

Tale principio si pone in contrasto con la posizione della prassi amministrativa (C.M. n. n. 16/360711/1986, cit.), per la quale non possono ritenersi controllate le società nelle quali la richiesta partecipazione sia posseduta insieme da due o più società, come nell’ipotesi – che è quella oggetto della sentenza n. 16016/2026 – in cui la società A controlla sia la società B che la società C e queste due ultime, insieme, posseggono azioni della D nella percentuale richiesta (oltre il 50%). In tal caso la società D non può ritenersi controllata, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979, dalla società A, né, tantomeno, dalla società B o dalla società C.

La società D potrebbe, invece, essere compresa nella particolare procedura in esame solo se fosse controllata dalla società B ovvero dalla società C per una percentuale di partecipazione di oltre il 50%, a nulla rilevando, in tal caso, che trattasi di società solo indirettamente controllata dalla società A.

Fonte: Cass. 25 maggio 2026 n. 16016

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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