Il caso Un impiegato amministrativo viene formalmente assunto dalla società Alfa, ma svolge in via continuativa attività lavorativa anche per Beta e Gamma, con strumenti, procedure e referenti operativi comuni. A seguito di un calo di commesse imputato ad Alfa, il lavoratore viene licenziato per giustificato motivo oggettivo (GMO). Il dipendente impugna il recesso sostenendo che, nella concreta gestione del personale, le tre società operano in realtà come un unico datore: la prestazione è stata utilizzata promiscuamente, la direzione è unitaria e i processi sono integrati. In tale quadro, chiede che la legittimità del recesso sia valutata sulla base dell’assetto complessivo del gruppo e non sulle sole esigenze di Alfa, evidenziando peraltro anche l’esistenza di attività e posizioni compatibili, disponibili presso le altre società del gruppo. Quadro normativo e giurisprudenziale Nel gruppo societario, il mero collegamento economico-funzionale non basta, di per sé, a estendere automaticamente gli obblighi datoriali oltre il datore di lavoro formale. Tuttavia, la giurisprudenza ammette l’accertamento di un unico centro di imputazione (o codatorialità) quando ricorrano indici quali: unitarietà della struttura organizzativa e produttiva; integrazione delle attività e interesse comune; coordinamento tecnico-amministrativo tale da individuare un unico centro direttivo; nonché utilizzazione promiscua e contemporanea della prestazione da parte di più società. In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha ribadito che la codatorialità può configurarsi anche in gruppi genuini fortemente integrati, senza che sia sempre necessario postulare un intento fraudolento, quando l’assetto organizzativo mostri una gestione unitaria della forza lavoro e l’esercizio, di fatto, dei poteri datoriali da parte di più soggetti. Una volta accertato il centro unitario, gli effetti si riverberano sulla verifica della correttezza del licenziamento: le ragioni organizzative addotte, infatti, devono essere lette alla luce della realtà economico-organizzativa complessiva, e la distribuzione “interna” delle attività tra le società non può essere utilizzata per sottrarsi agli oneri probatori che presidiano la legittimità del recesso. Sul punto, la Cassazione ha di recente ribadito i criteri per l’accertamento dell’unicità del centro di imputazione (codatorialità) nei gruppi e le conseguenti ricadute sull’imputazione del rapporto e degli obblighi datoriali (Cass. 26170/2025).
La soluzione
Il giudice accerta, in fatto, la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro: la prestazione del dipendente è stata impiegata stabilmente nell’interesse di più società, con un coordinamento unitario e una gestione integrata delle funzioni. Ne consegue che il suo licenziamento per GMO, pur formalmente intimato da Alfa, deve essere scrutinato rispetto alla complessiva realtà organizzativa emersa in giudizio.
Poiché la società non dimostra, in tale perimetro unitario, l’effettiva necessità espulsiva né l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in attività compatibili nell’organizzazione complessiva (anche il c.d. onere di repêchage va infatti esteso a tutte le società collegate), il recesso viene così dichiarato illegittimo.
In chiave operativa, il caso segnala due profili di attenzione:
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