Con la sentenza numero 89 del 28 maggio 2026 in tema di rendita vitalizia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 D.Lgs. 346/90, relativo all’imposta di successione nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al c. 1 lett. c) del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5%. La sentenza ha dichiarato altresì l’illegittimità in via consequenziale di altre disposizioni che replicavano il medesimo vizio: l’art. 46 DPR 131/86, l’art. 9 c. 4 D.Lgs. 139/2024; gli artt. 50e 102 c. 4 D.Lgs. 123/2025.
Nella vicenda del giudizio principale, la legataria di una rendita di 18.000 euro annui è una signora di settantasette anni che avrebbe dovuto corrispondere subito, a titolo di imposta di successione, la cifra di 216.000 euro, pari a ben dodici annualità della rendita; con il risultato paradossale che avrebbe potuto godere della rendita, una volta assolta l’imposta, solo a partire da una età superiore all’attuale aspettativa media di vita.
La norma dichiarata illegittima, secondo la sentenza, produce, nelle descritte condizioni di tassi di interesse inferiori all’unità, una situazione fiscale che si profila “come estrema” non solo in quanto determina un effetto che appare, considerata l’attuale aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello “confiscatorio” lamentato dal rimettente – nel senso che l’imposizione fiscale può superare largamente il valore del legato – ma anche del tutto privo di una minima giustificazione razionale.
La sentenza ha evidenziato che la distorsione è derivata dal fatto che i decreti ministeriali di volta in volta emanati in ragione della variazione del tasso legale degli interessi hanno stabilito i coefficienti di calcolo in modo identico sia per la rendita vitalizia che per l’usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell’imposta relativa all’usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell’annualità, del valore della nuda proprietà per il tasso di interesse, un’analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l’usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo è inferiore all’unità, determina una notevole diminuzione dell’importo cui applicare il coefficiente. Invece, in costanza di tassi di interesse inferiori all’unità, si è prodotta una tassazione della rendita del tutto sproporzionata.
Fonte: C.Cost. 28 maggio 2026 n. 89
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