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L’INPS, con la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026, ha rilasciato le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2026-PF”. Il documento fissa le regole per il calcolo e la riscossione dei contributi previdenziali dovuti a saldo per l'anno d'imposta 2025 e in acconto per il 2026 da parte degli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, nonché dei professionisti iscritti alla Gestione Separata (art. 2 c. 26 L. 335/1995). 

Oggetto e campo di applicazione

La circolare disciplina le modalità di adempimento contributivo tramite la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. L'obbligo riguarda i lavoratori autonomi che devono determinare la contribuzione dovuta all’INPS sulla base dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo prodotti nel 2025. Vengono definite le scadenze e i minimali/massimali di reddito applicabili per l'anno di riferimento.

Compilazione del Quadro RR

Il Quadro RR si suddivide in sezioni distinte a seconda della gestione di appartenenza del contribuente. L'Istituto ricorda che la corretta compilazione è fondamentale per la corretta alimentazione dell'estratto conto contributivo e per evitare scarti telematici o anomalie in fase di elaborazione dei modelli F24.

Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali

La Sezione I è riservata ai titolari di imprese artigiane e commerciali e ai loro collaboratori (familiari coadiuvanti/coadiutori). I contributi devono essere calcolati sul totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2025, tenendo conto del minimale ed entro il limite del massimale previsto. La circolare analizza le casistiche particolari, tra cui le modalità di calcolo per i soci di s.r.l. commerciale o artigiana e l'indicazione delle perdite pregresse. Viene illustrata l'interazione con il Concordato Preventivo Biennale (CPB) nel caso in cui il contribuente o le società partecipate abbiano aderito a tale istituto, specificando i righi e le colonne da considerare (es. rigo RF63, RF98, ecc.) per la determinazione della base imponibile previdenziale.

Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

La Sezione II deve essere compilata dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata di cui alla L. 335/1995, inclusi i magistrati onorari non confermati o operanti in specifiche sezioni. La base imponibile è rappresentata dal reddito da lavoro autonomo (quadro RE, RF o RG) o dai redditi derivanti dalle tutele della Gestione Separata stessa. L'INPS ricorda che la contribuzione è dovuta interamente dal professionista, salvo il diritto di rivalsa del 4% nei confronti del committente.

Sezione II – Dettaglio delle modalità per i professionisti

In questa sotto-sezione vengono approfondite le regole tecniche per i lavoratori autonomi della Gestione Separata. I dati inseriti servono a determinare il saldo dovuto per il 2025 e gli acconti per il 2026. L'Istituto rimarca la necessità di scomputare correttamente gli acconti già versati e le eventuali eccedenze derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti utilizzate in compensazione.

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 L. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo (cfr. Circ. INPS 11 maggio 2018 n. 69). La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento.

Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali.

L’importo indicato nella colonna 18 non può superare l’importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15.

Sezione III - Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata

La base imponibile non coincide con il reddito fiscale, ma viene calcolata sui compensi eccedenti una franchigia di 5.000,00 euro annui (art. 35, c. 8-bis, D.Lgs. 36/2021). Nel rigo RR9 (campo 1) vanno indicati i compensi lordi annui, mentre nel campo 2 va inserita la franchigia. Se il professionista svolge anche altre attività extra-sportive, deve compilare sia la Sezione II (per l'attività ordinaria, prelevando i dati dai quadri RE o LM) sia la Sezione III (per l'attività sportiva).

Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, ai soli fini della contribuzione pensionistica (IVS), l’imponibile è ridotto al 50% del valore eccedente la franchigia (campo 4). L’aliquota aggiuntiva per le prestazioni non pensionistiche si applica invece sulla totalità della quota eccedente la franchigia (campo 3). Se la franchigia di 5.000 euro è già stata fruita per altre collaborazioni sportive o occasionali nel corso dell'anno, non può essere dedotta nuovamente.

Le aliquote

Per l'anno d'imposta 2025, le aliquote applicabili sono differenziate in base alla copertura previdenziale del soggetto:

  • Soggetti privi di altra tutela previdenziale: l’aliquota complessiva è pari al 26,07% (codice E nel modello). È composta dal 25% per la tutela pensionistica IVS (da calcolare sull'imponibile ridotto al 50%) e dall'1,07% di aliquote aggiuntive per le prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia e ISCRO (da calcolare sull'imponibile pieno oltre i 5.000 euro).
  • Soggetti con altra forma di previdenza o pensionati: l’aliquota è ridotta al 24,00% per la sola tutela IVS (codice F nel modello).

Calcolo del contributo dovuto

La circolare e le istruzioni ministeriali forniscono due esempi pratici basati su un compenso di 50.000 euro (con franchigia di 5.000 euro l'imponibile pieno è 45.000 euro, mentre l'imponibile IVS abbattuto al 50% è 22.500 euro; nota: gli esempi ministeriali riportano per semplicità un imponibile IVS a 25.000 e pieno a 50.000):

  1. esempio con aliquota piena (Codice E): il contributo dovuto si calcola sommando la quota IVS (25% sull'imponibile ridotto) e la quota assistenziale (1,07% sull'imponibile pieno). Il versamento avviene tramite F24 con codice tributo PXX.
  2. esempio con aliquota ridotta (Codice F): si applica esclusivamente il 24% sull'imponibile IVS ridotto. Il versamento avviene tramite F24 con codice tributo P10.

Infine, qualora il lavoratore sportivo abbia già raggiunto il massimale annuo della Gestione Separata (120.607,00 euro per il 2025) tramite altre attività (es. co.co.co. con flussi Uniemens o altra attività professionale in Sezione II), il contributo a debito nel rigo RR10 non è dovuto. Eventuali acconti versati in eccedenza possono essere recuperati a rimborso o computati in acconto per l'anno successivo (rigo RR11).

Modalità di compilazione del modello F24

Per il versamento delle rate tramite modello F24, i consulenti devono osservare le seguenti regole di compilazione:

  • Separazione degli importi: gli interessi da rateizzazione vanno esposti in modo separato rispetto alla quota capitale dei contributi.
  • Causali per soli contributi: si utilizzano le causali ordinarie CP, CPR, AP, APR (per artigiani e commercianti) oppure P10, P10R, PXX, PXXR (per gli iscritti alla Gestione Separata).
  • Causali per interessi: per il versamento degli interessi (comprensivi di eventuale maggiorazione dello 0,40%) si devono usare le causali CPI o API per artigiani e commercianti (utilizzando la medesima codeline del contributo principale) e la causale DPPI per la Gestione Separata.

Rateizzazione e modalità di compilazione del modello F24

I termini e le modalità di rateizzazione dei debiti contributivi emergenti dal Quadro RR differiscono in base alla gestione previdenziale di appartenenza:

  • Artigiani e commercianti: la rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile (saldo 2025 e primo acconto 2026). Restano categoricamente esclusi dalla dilazione i contributi dovuti sul minimale edittale, anche se non ancora versati al momento della dichiarazione.
  • Liberi professionisti e lavoratori sportivi (Gestione Separata): la rateizzazione può avere a oggetto sia l’importo dovuto a titolo di saldo 2025, sia l’importo del primo acconto per il 2026.

La prima rata va versata entro il giorno di scadenza del saldo o dell’acconto (anche differito). Il piano di ammortamento deve essere completato entro il 16 dicembre 2026.

Decorrenza e calcolo degli interessi

Gli interessi da dilazione decorrono dal termine di versamento ordinario o differito (coincidente con la prima rata) e non si applicano sulla prima rata. La quota di interessi dovuta per ogni scadenza segue le regole delle istruzioni del modello "Redditi 2026-PF". Se il contribuente sceglie di avviare la rateizzazione sfruttando il differimento di 30 giorni (dal 30 giugno al 30 luglio 2026) pagando la maggiorazione dello 0,40%, anche tale maggiorazione viene inclusa nel piano di rateizzazione.

Fonte: Circ. INPS 27 maggio 2026 n. 62

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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