Convenzione e norma interna a confronto
La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina contro le doppie imposizioni è stata firmata a Roma il 15 novembre 1979 e ratificata in Italia con la L. 282/82.
L’articolo 24, in particolare, si occupa di eliminare il fenomeno di doppia imposizione secondo le disposizioni dei commi 2 e 4 i quali rispettivamente prevedono che: per quanto concerne l'Italia, se un residente possiede elementi di reddito che sono imponibili in Argentina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Argentina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana; ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, l'imposta argentina, in ogni caso, sarà considerata come prelevata con l'aliquota del:
Parallelamente, nell’ordinamento interno, l’art. 165 TUIR disciplina il meccanismo del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. In particolare, il comma 10 prevede che «nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente».
Il caso giurisprudenziale.
La controversia concerneva il riconoscimento del credito d’imposta per imposte assolte in Argentina su dividendi distribuiti da una società controllata argentina a una società controllante e residente in Italia. La contribuente aveva calcolato il reddito percepito nello stato estero determinando la quota imponibile nel 5% dei dividendi percepiti (art. 89 c. 2 TUIR) per poi calcolare il credito d’imposta, tenendo conto delle imposte pagate in Argentina a titolo definitivo su tali redditi, ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. In concreto, rispetto ai dividendi incassati nel corso dell’esercizio 2018, la società applicava la misura del 5%, individuava l’imponibile e calcolava l’importo del credito d’imposta spettante in base al rapporto tra detto importo e il reddito complessivo. La contribuente, cioè, non aveva indicato un credito d’imposta pari all’intera imposta assolta in Argentina mediante ritenuta alla fonte del 15%, ma aveva calcolato detto credito d’imposta solo nel “limite” del 24% (aliquota IRES 2018) sul 5% di detti dividendi (che è la formula di cui all’art. 24 della Convenzione “proporzionale alla misura in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”). Secondo la tesi difensiva della contribuente, l’art. 24 della Convenzione disciplina autonomamente il limite del credito d’imposta senza prevedere alcuna riduzione proporzionale dell’imposta estera.
La tesi del Fisco
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato l’avviso di accertamento contestando l’indebito utilizzo del credito d’imposta estero, ai sensi dell’art. 165 TUIR, ritenendo applicabile il comma 10 della disposizione secondo cui, quando il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito imponibile in Italia, anche l’imposta estera deve essere ridotta proporzionalmente. Secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, il credito d’imposta convenzionale doveva in ogni caso essere coordinato con il citato comma 10 dell’art. 165: poiché i dividendi provenienti dall’Argentina concorrevano alla formazione del reddito imponibile italiano solo nella misura del 5% (art. 89 TUIR), anche l’imposta estera figurativa riconosciuta dalla Convenzione avrebbe dovuto essere ridotta nella stessa proporzione. In sostanza, l’Agenzia riteneva che il riconoscimento integrale del credito avrebbe determinato un effetto eccedente la finalità di eliminazione della doppia imposizione, traducendosi sostanzialmente in un rimborso di imposta estera, peraltro figurativa e non effettivamente versata.
I giudici di primo grado rigettavano il ricorso e la società proponeva appello.
La supremazia della Convenzione
I giudici di secondo grado hanno deciso di ribaltare l’esito del giudizio a favore della società affermando la prevalenza della disciplina convenzionale sulla normativa interna, in forza dell’art. 117 Cost. e del principio di specialità delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Secondo gli interpreti, il più volte menzionato art. 24 della Convenzione disciplina in modo completo e autonomo il limite del credito d’imposta, stabilendo unicamente che «la detrazione non possa eccedere la quota d’imposta italiana riferibile ai redditi esteri che concorrono al reddito complessivo». Questi gli elementi con cui la Corte tributaria territoriale ha supportato l’approdo ermeneutico prescelto:
Di conseguenza, hanno concluso i giudici, il meccanismo previsto dall’art. 165 c. 10 TUIR non poteva essere applicato neppure in via integrativa rispetto alla disciplina convenzionale.
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- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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