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La Rottamazione-quater, introdotta dall’art. 1 c. 231-252 L. 197/2022, ha rappresentato per lungo tempo il pilastro della tregua fiscale, consentendo l'estinzione dei debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questa misura ha offerto un abbattimento radicale dei costi accessori, azzerando le sanzioni, gli interessi di mora, gli interessi iscritti a ruolo e l'aggio. Entro il 31 maggio 2026 i contribuenti sono chiamati a versare la 12° rata (o l’11° per le zone alluvionate) e la 4° rata per i riammessi. Grazie ai 5 giorni di tolleranza e ai differimenti festivi, il termine ultimo per non perdere i benefici slitta all’8 giugno 2026.

In generale, la rigidità dei piani di dilazione e i successivi eventi economici hanno spinto il legislatore a strutturare una nuova via d'uscita per i contribuenti in difficoltà: la Rottamazione-quinquies.

La nuova sanatoria si inserisce in un solco parzialmente differente, focalizzandosi su specifiche tipologie di debito e offrendo, al contempo, una scialuppa di salvataggio per chi ha perso i benefici della precedente sanatoria. L'intreccio tra le due misure determina regole stringenti che richiedono un monitoraggio attento, soprattutto considerando l'imminente scadenza delle comunicazioni ufficiali e dei primi versamenti.

Rottamazione-quater: regole e perimetro applicativo

Per comprendere la portata dell'intreccio attuale, è necessario riepilogare i contorni della Rottamazione-quater. La misura ha riguardato tutti i carichi consegnati alla riscossione nel perimetro temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

L'agevolazione ha incluso una vasta gamma di posizioni debitorie:

  • carichi contenuti in cartelle di pagamento non ancora notificate al contribuente.

  • debiti già inseriti in precedenti provvedimenti di rateizzazione ordinaria o di sospensione amministrativa o giudiziale.

  • posizioni precedentemente inserite nelle vecchie edizioni della sanatoria, anche qualora il contribuente fosse decaduto dal beneficio per non aver corrisposto tempestivamente le rate.

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie o previdenziali, l'agevolazione della quater si è configurata in modo peculiare. Lo stralcio non ha riguardato la sanzione principale, ma ha azzerato interamente gli interessi, incluse le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27 c. 6 L. 689/81, gli interessi di mora e le somme dovute a titolo di aggio.

I debiti strutturalmente esclusi

Dalla Rottamazione-quater e dalle tutele correlate sono rimasti categoricamente esclusi i carichi affidati fuori dal range temporale previsto, ma anche specifiche tipologie di crediti pubblici:

  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dall'Unione Europea;

  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie scaturite da provvedimenti e sentenze penali di condanna;

  • le risorse proprie tradizionali dell'UE e l'IVA riscossa all'importazione;

  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento o ingiunzione fiscale (GIA).

La nuova Rottamazione-quinquies: l'intreccio normativo

La Rottamazione-quinquies rappresenta l'evoluzione dello strumento agevolativo, ma introduce un perimetro oggettivo più circoscritto, focalizzato sui carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. A differenza della quater, non tutti i debiti di natura tributaria o previdenziale sono ammessi. La sanatoria si concentra specificamente su:

  • imposte non versate derivanti da controlli automatici e formali sulle dichiarazioni annuali ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e degli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72;

  • contributi previdenziali INPS dovuti a seguito di omissioni ordinarie, escludendo esplicitamente le somme richieste in conseguenza di attività di accertamento.

  • sanzioni amministrative collegate alle violazioni del Codice della strada irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Per queste ultime, lo stralcio opera sulle somme maturate a titolo di aggio e sugli interessi.

Il meccanismo di incastro e i vasi comunicanti

Il vero "intreccio" operativo tra le due definizioni risiede nella gestione dei contribuenti che hanno aderito alla precedente Rottamazione-quater. La norma stabilisce una netta linea di demarcazione basata sullo stato dei pagamenti alla data spartiacque del 30 settembre 2025:

  • i decaduti dalla quater (ammessi alla quinquies): i contribuenti che avevano aderito alla Rottamazione-quater, ma che alla data del 30 settembre 2025 non risultavano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute, perdendo i benefici acquisiti, possono transitare nella Rottamazione-quinquies. Questo transito è concesso esclusivamente se i debiti originari rientrano nelle precise fattispecie oggettive della nuova misura (controlli automatizzati, contributi INPS ordinari o multe prefettizie). Possono accedere alla quinquies anche i soggetti decaduti dalle prime tre rottamazioni o dal saldo e stralcio;

  • i virtuosi della quater (esclusi dalla quinquies): al contrario, la legge esclude tassativamente dalla nuova sanatoria i debiti inseriti nei piani della Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute. Per queste posizioni, il contribuente deve continuare a seguire il piano originario della quater, senza possibilità di rimodulazione.

Il nodo del 30 giugno 2026: l'invio delle comunicazioni

Entro il 30 giugno 2026, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad inviare ai contribuenti che hanno presentato istanza la fondamentale "Comunicazione delle somme dovute". Si tratta del documento ufficiale contenente l'esito della domanda, l'ammontare esatto del debito residuo depurato da sanzioni e interessi, e i relativi moduli di pagamento strutturati in base alla scelta opzionata in sede di adesione.

Il bivio del 31 luglio 2026: pagamento unico o prima rata

Esattamente un mese dopo la ricezione dei conteggi, si arriva alla scadenza cardine del 31 luglio 2026. In questa data si concentrano due adempimenti alternativi:

  • il versamento dell'importo complessivo in un'unica soluzione, che estingue definitivamente la pendenza esattoriale.

  • il versamento della prima rata del piano di dilazione, qualora il contribuente abbia richiesto l'estensione temporale del pagamento.

Il piano di ammortamento della Rottamazione-quinquies offre una flessibilità notevole, estendendosi fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Ciascuna rata deve rispettare l'importo minimo di 100 euro. Le prime tre rate del piano si concentrano nell'anno in corso: la prima il 31 luglio 2026, la seconda il 30 settembre 2026 e la terza il 30 novembre 2026.

A decorrere dal 1° agosto 2026, sulle rate successive alla prima si applicheranno gli interessi nella misura del 3%. A partire dal 2027, le scadenze seguiranno un ritmo bimestrale fisso (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) fino a concludersi con le ultime tre rate collocate nei primi mesi del 2035 (31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035).

Le regole di decadenza e la tolleranza dei cinque giorni

Il legislatore ha confermato regole estremamente severe in merito al rispetto dei termini di pagamento. Per salvaguardare gli effetti della Rottamazione-quinquies, il versamento deve essere eseguito in modo tempestivo e integrale. La misura perde qualsiasi efficacia qualora si verifichi un omesso, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.

Tuttavia, la norma introduce una differenziazione importante sul concetto di tolleranza nei pagamenti:

  • tolleranza di 5 giorni: i classici 5 giorni di tolleranza rispetto alla scadenza ufficiale, che considerano valido il pagamento tardivo, si applicano esclusivamente all'unica rata (per chi sceglie il pagamento in un'unica soluzione) o all'ultima rata del piano di ammortamento prescelto;

  • la regola delle due rate per la dilazione: per i contribuenti che scelgono la soluzione rateale, la decadenza automatica e l'inefficacia della definizione agevolata si attivano in caso di mancato versamento di due rate del piano, anche non consecutive. Questa previsione offre una flessibilità superiore rispetto alla quater, permettendo di gestire temporanee tensioni di liquidità durante i 9 anni del piano, a patto di non superare la soglia critica dei due omessi versamenti.

Le conseguenze della decadenza

Se la sanatoria perde efficacia a causa del superamento dei limiti di tolleranza o del mancato pagamento delle rate, lo scenario per il contribuente si complica notevolmente:

  • i versamenti parziali già effettuati vengono trattenuti dall'Agente della riscossione e imputati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute in origine;

  • si interrompono gli effetti di sospensione: riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero coattivo dei carichi esattoriali;

  • l'Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare immediatamente nuove procedure cautelari o esecutive o proseguire quelle che erano state temporaneamente congelate alla data di presentazione della domanda;

  • viene meno la possibilità di richiedere una successiva rateizzazione ordinaria dei carichi, ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73, bloccando di fatto ogni ulteriore dilazione del debito residuo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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Claudia Iozzo

- Dottore commercialista

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