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L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 105 del 25 maggio 2026 apre all’esenzione IVA sull’importazione in Italia di una maxi-imbarcazione da diporto, qualificata come bene personale di un contribuente che trasferisce la residenza dall’estero, anche se l’acquisto è stato effettuato tramite una struttura societaria estera e la barca batte bandiera dell’Isola di Man. L’esenzione resta però subordinata alla verifica in concreto, in sede doganale, di tutti i requisiti richiesti dalla Dir. 2009/132/CE sui beni personali in occasione del cambio di residenza. 

Il caso di specie riguarda un soggetto residente nel Regno Unito che intende trasferirsi in Italia nel 2026, accedendo al regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis TUIR. L’interessato ha acquistato, da oltre sei mesi, una maxi imbarcazione da diporto, ad uso esclusivamente privato, tramite una limited partnership con sede nell’Isola di Man, di cui detiene oltre il 99,99% del capitale come limited partner, mentre il general partner è una società locale posseduta da un trust di scopo. L’istante è l’unico soggetto autorizzato a disporre liberamente dell’unità e, di fatto, ne è l’unico utilizzatore. L’istante chiede se, al momento del trasferimento in Italia, possa importare l’imbarcazione in esenzione da IVA e dazi, in applicazione della Dir. 2009/132/CE e del Reg. CE 1186/2009, che disciplinano le franchigie per i beni personali di chi trasferisce la residenza da un Paese terzo a uno Stato membro.

Ai fini dell’esenzione, l’art. 3 Dir. 2009/132/CE ammette in franchigia i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la residenza normale da un Paese terzo a uno Stato membro, mentre l’art. 2 include espressamente tra i beni personali le imbarcazioni da diporto. L’art. 4 limita il beneficio ai beni che, se non consumabili, siano stati in possesso dell’interessato e da lui utilizzati, nel luogo della precedente residenza normale, per almeno sei mesi prima del trasferimento. 

Sul requisito del “possesso”, l’Agenzia delle Entrate richiama CGUE17 marzo 2005 causa C‑170/03, per cui rileva la disponibilità economica del bene, ossia l’effettivo controllo, anche a prescindere dalla proprietà formale.  Nel caso di specie, l’acquisto tramite veicolo societario riconducibile all’istante e l’uso esclusivo dell’imbarcazione portano a ritenere, in linea di principio, soddisfatta tale condizione, ferma restando la necessità di un riscontro fattuale in sede doganale. 

Per il requisito dell’utilizzo nel “luogo” della precedente residenza, l’unità è registrata nell’Isola di Man, mentre il contribuente è residente nel Regno Unito. L’Agenzia delle Entrate valorizza però il Customs and Excise Agreement del 1979, che qualifica Regno Unito e Isola di Man come unico territorio ai fini IVA, riconducendo la fattispecie ai “casi particolari” contemplati dalla direttiva.  Anche l’eventuale utilizzo dell’imbarcazione nelle acque di Paesi terzi diversi dal Regno Unito non è ritenuto ostativo, potendo anch’esso essere inquadrato tra i casi particolari. 

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in presenza di tutti i presupposti sostanziali previsti dalla Dir. 2009/132/CE, l’importazione definitiva dell’imbarcazione in Italia, contestuale al trasferimento di residenza del contribuente, possa beneficiare dell’esenzione dall’IVA come bene personale.

Fonte: Risp. AE 25 maggio 2026 n. 105

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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