L'Agenzia delle Dogane, con Circ. AD 14 maggio 2026 n. 11, fornisce indicazioni per il settore della nautica da diporto, disciplinando le fasi di vincolo e appuramento del regime di ammissione temporanea relativamente alla distinzione tra uso privato e commerciale per le imbarcazioni immatricolate in Paesi terzi.
Regole per l'uso privato e calcolo dei 18 mesi
Per le imbarcazioni ad uso privato, il regime di ammissione temporanea scatta automaticamente con l'attraversamento della frontiera (entro le 12 miglia marine). Il periodo massimo di permanenza è fissato in 18 mesi. Una novità rilevante riguarda il calcolo di questo termine in caso di lavori di manutenzione:
se il proprietario vincola l'imbarcazione a un altro regime (es. perfezionamento attivo per riparazioni), il tempo si somma;
se invece il cantiere navale assume la titolarità del regime di perfezionamento attivo, i periodi di lavoro non vengono conteggiati nel limite dei 18 mesi dell'ammissione temporanea.
Definizione di utilizzatore e controlli
La Circolare chiarisce chi debba essere considerato il "titolare" dell'autorizzazione:
uso privato: anche se l'imbarcazione è condotta da uno skipper, l'utilizzatore rimane il proprietario (se stabilito fuori dall'UE), poiché lo skipper agisce per suo conto;
uso commerciale (charter): in caso di noleggio a titolo oneroso, l'autorizzazione è concessa al comandante, che detiene il controllo fisico dell'unità al momento dell'ingresso.
Il regime per i commercial yacht
Per le imbarcazioni che svolgono attività di charter e noleggio, le regole sono più stringenti:
permanenza: possono restare nel territorio unionale solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trasporto indicate nel contratto;
cambio d'uso: se un "commercial yacht" entra per uso privato e successivamente ottiene un contratto di noleggio, deve uscire dalle acque UE e rientrare per attivare il regime commerciale;
manutenzione: sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (anche in rada) senza obbligo di garanzia, purché non aumentino sensibilmente il valore dell'imbarcazione o ne modifichino la struttura.
Per dimostrare l'appuramento del regime (ovvero l'uscita dall'UE), l'ADM ammette diverse prove, tra cui i sistemi di rilevazione satellitare A.I.S., le ricevute di bunkeraggio estero o le annotazioni sul diario di bordo.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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