Unificazione dei procedimenti e competenza territoriale
Con la Circ. AD 12 maggio 2026 n. 10, le Dogane chiariscono l'applicazione dell'articolo 42 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell'Unione. Il punto centrale riguarda la revisione su istanza di parte: quando un operatore economico richiede la rettifica di più dichiarazioni registrate presso uffici diversi, ma basate su presupposti identici o omogenei, l'attività istruttoria deve essere unificata.
L'ufficio competente a gestire l'intera pratica è quello nel cui ambito territoriale si trova la sede legale della parte. Questa scelta mira a prevenire decisioni contrastanti tra diversi uffici e a rendere più fluido il rapporto tra fisco e contribuente.
Condizioni per l'unificazione della revisione
Affinché il processo di revisione venga concentrato presso un unico ufficio, devono essere soddisfatti alcuni requisiti specifici:
analoga natura delle istanze: le richieste devono essere indirizzate agli uffici di registrazione e, contestualmente, a quello della sede legale;
omogeneità dei motivi: deve esserci identità tra gli elementi dell'accertamento da rivedere e le motivazioni tecniche o legali fornite;
trasparenza dell'operatore: l'impresa deve informare i vari uffici coinvolti della presentazione delle istanze multiple.
Gestione dei rimborsi e collaborazione tra uffici
Qualora l'istanza di revisione porti alla necessità di erogare dei rimborsi doganali, la Circolare 10/2026 specifica che questi devono essere effettuati dall'ufficio competente (sede legale) tramite la procedura del funzionario delegato.
Resta fondamentale la collaborazione tra gli Uffici ADM interessati per lo scambio dei dati istruttori necessari alla definizione della pratica. Le Direzioni Territoriali hanno il compito di vigilare affinché queste nuove direttive siano applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
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