L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 25 maggio 2026 n. 106, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione dei pensionati residenti all'estero. I soggetti che si sono trasferiti oltreconfine ma che continuano a percepire un trattamento pensionistico di fonte italiana sono infatti tenuti al pagamento delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF , qualora il reddito sia assoggettato a tassazione esclusiva nel nostro Paese.
La risposta nasce dal caso di un cittadino fiscalmente residente nel Granducato di Lussemburgo. Il contribuente, titolare di una pensione pubblica erogata dall'INPS per il lavoro svolto nella pubblica amministrazione italiana , riteneva di non dover corrispondere le addizionali locali per via dell'assenza di un radicamento o di un collegamento territoriale sostanziale con i servizi degli enti locali italiani.
Il presupposto d'imposta e la normativa italiana
Secondo il parere espresso dalla divisione contribuenti del fisco, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale seguono strettamente le regole dell'imposta principale. Regolate rispettivamente dal D.Lgs. 446/97 e dal D.Lgs. 360/98, entrambe le imposte sono calcolate sul reddito imponibile ai fini IRPEF.
L'Agenzia ha specificato che questi tributi:
Devono essere assolti ogniqualvolta risulti dovuta l'IRPEF per l'anno di riferimento;
Si applicano indipendentemente dalla residenza in Italia o all'estero del soggetto passivo.
Come si determina il domicilio fiscale del non residente?
Il nodo centrale della questione riguarda l'individuazione dell'ente territoriale a cui destinare il versamento. Per le persone fisiche non residenti in Italia, l'art. 58 DPR 600/73 stabilisce che il domicilio fiscale si fissa nel Comune in cui è stato prodotto il reddito.
Richiamando la precedente Risoluzione n. 261/E del 2007, l'Agenzia ha confermato che, nel caso in cui l'unico reddito italiano sia una pensione, il luogo di produzione del reddito (e dunque il domicilio fiscale) coincide con il Comune in cui si trova la sede legale dell'istituto previdenziale erogante (nel caso specifico, la sede dell'INPS). È proprio a questa localizzazione geografica che bisogna guardare per l'applicazione delle corrette aliquote locali.
Trattati internazionali e sostituto d'imposta
Un ulteriore elemento analizzato riguarda la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. L'elenco delle imposte coperte dal Trattato internazionale non menziona né include le addizionali locali , che risultano quindi escluse dall'ambito applicativo della Convenzione. Di conseguenza, la potestà impositiva dello Stato italiano su tali somme discende direttamente e legittimamente dalla normativa interna.
In conclusione, l'INPS è obbligato a operare come sostituto d'imposta. L'istituto previdenziale deve perciò trattenere direttamente dalla pensione erogata al cittadino residente all'estero sia l'IRPEF sia le relative addizionali regionali e comunali.
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Antonello Orlando
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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