La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a decidere su tre procedimenti relativi al congelamento di fondi e risorse economiche collegati, in via indiretta e tramite strutture fiduciari di tipo trust, a soggetti destinatari di sanzioni dell’UE adottate in risposta all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina.
Causa C-483/23
Nella causa C-483/23, le società B, A, C e D sono controllate da una società con sede alle Bermuda, a sua volta posseduta da un trust regolato dalla legge delle Bermuda, il cui trustee è una società svizzera. Il disponente del trust era stato eliminato dall’elenco dei beneficiari prima di essere inserito, nel 2022, tra i soggetti sanzionati. Le autorità italiane hanno comunque disposto il congelamento delle società e dei relativi attivi, ritenendo che tali beni fossero ancora riconducibili a tale soggetto.
Cause riunite C-428/24 e C-476/24
Nelle cause riunite C-428/24 e C-476/24, il primo procedimento riguarda una società italiana facente parte di un gruppo internazionale, detenuta in via indiretta da un trust istituito nelle Bermuda. I titolari effettivi sono stati colpiti da sanzioni nel 2022.
Nel secondo procedimento, uno yacht ormeggiato in Italia è di proprietà di una società controllata da un trust di cui X è l’unica beneficiaria.
In tutte e due le situazioni, sebbene le clausole dei trust escludessero qualsiasi trasferimento di beni a favore di soggetti sanzionati e qualsiasi forma di potere di controllo in capo a costoro, le autorità nazionali hanno comunque provveduto al congelamento della società e dello yacht, ritenendo che tali beni restassero, in concreto, riferibili al beneficiario del trust.
Le società coinvolte hanno impugnato i provvedimenti dinanzi a un giudice amministrativo italiano, sostenendo che i soggetti sanzionati non disponevano di alcun potere di disposizione né di controllo sulla gestione dei beni bloccati.
Il giudice italiano ha quindi sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se, alla luce delle misure restrittive dell’Unione, i concetti di «appartenenza» e di «controllo» dei fondi e delle risorse economiche possano essere estesi al disponente o ai beneficiari di un trust, anche se i trustee non sono formalmente autorizzati a disporre di tali beni in loro favore.
La decisione della Corte
Nelle tre sentenze del 21 maggio 2026, la Corte rileva che il diritto dell’Unione, nelle varie versioni linguistiche del regolamento applicabile, copre una gamma ampia di rapporti giuridici tra la persona o l’ente sanzionato e i fondi o le risorse economiche interessati, che va dalla piena titolarità giuridica fino alle situazioni in cui il soggetto può esercitare un potere di fatto su tali beni.
Per assicurare l’effettività del sistema sanzionatorio dell’Unione, le nozioni di appartenenza e di controllo devono quindi essere interpretate in senso estensivo, includendo qualsiasi forma di potere o influenza sui beni, anche quando manca un rapporto giuridico diretto di proprietà o di titolarità formale.
Di conseguenza, i beni possono essere considerati come appartenenti al disponente o assoggettati al controllo di quest’ultimo o del beneficiario di un trust quando tali soggetti dispongono, in concreto, di un potere di utilizzo, di godimento, di disposizione o di influenza sulle risorse stesse, nonché sulle decisioni assunte dal trustee in merito ad esse.
In tale prospettiva, elementi indiziari dell’appartenenza o del controllo dei beni da parte del beneficiario o del disponente possono emergere da circostanze di fatto oppure dalla presenza di strutture giuridiche eccessivamente complesse e prive di giustificazione economica sostanziale.
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