Premessa
I datori di lavoro operanti in territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa possono accedere a un trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga agli ordinari limiti di durata (art. 44, c. 11 bis, D.Lgs. 148/2015).
La misura è stata prorogata, da ultimo, dalla legge di Bilancio 2026: sono prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2026 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria nonché i trattamenti di mobilità in deroga riguardanti i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata.
Per l’anno 2026 non è prevista l’emanazione di un decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate dalle aree di crisi complessa, in quanto la gestione dello stanziamento sarà “accentrata”, come illustrato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 10 febbraio 2026.
Conseguentemente, al fine di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nonché il trattamento di mobilità in deroga, la verifica della sostenibilità finanziaria dei trattamenti concessi dalle singole Regioni, effettuata dal citato Ministero, non avviene in base alla valutazione delle risorse nella disponibilità della singola Regione, ma in base alla capienza del finanziamento complessivamente riportata nel disposto della legge di Bilancio 2026.
Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga
Per l’anno 2026, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo avere effettuato la propria valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria del trattamento di mobilità in deroga, comunica all’INPS e alla Regione richiedente che quest’ultima può procedere alla autorizzazione dei trattamenti previsti. La sostenibilità finanziaria relativa all’anno 2026 riguarda esclusivamente periodi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Una volta ricevuto l’assenso da parte del citato Ministero, la Regione emana un decreto di concessione conforme, in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento e al periodo concesso, a quanto valutato positivamente dal medesimo Ministero.
I decreti regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, al fine di distinguerli chiaramente da altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare da quelli concessi o in via di concessione.
La trasmissione all’INPS deve avvenire esclusivamente per il tramite del “SIP” utilizzando il numero di decreto convenzionale “20026”. Non sono presi in considerazione, e conseguentemente non saranno eseguiti i relativi pagamenti, i decreti inviati con modalità diverse.
Per l’anno 2026, l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a 1.638,63 euro, comprensivo di copertura figurativa e assegno al nucleo familiare (ANF); tale dato può essere utilizzato per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga.
Modalità di pagamento
Il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line.
Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Strutture territorialmente competenti dell’INPS devono inserire, nella procedura di pagamento della prestazione, i seguenti codici di intervento, differenziati per le singole Regioni:
| Codice Intervento | Riferimento Normativo e Proroga 2026 (Aree di Crisi Complessa) | Regione |
|---|---|---|
| 980 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | ABRUZZO |
| 981 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | FRIULI V. G. |
| 982 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | LAZIO |
| 983 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | LIGURIA |
| 984 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | MARCHE |
| 985 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | MOLISE |
| 986 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | PUGLIA |
| 987 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | SARDEGNA |
| 988 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | SICILIA |
| 989 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | TOSCANA |
| 990 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | UMBRIA |
| 991 | D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 | CAMPANIA |
| 992 | D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 | VENETO |
| 993 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | PIEMONTE |
| 998 | D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 | BASILICATA |
L’operatore di Sede deve liquidare le prestazioni di mobilità in deroga concesse per i lavoratori occupati presso i datori di lavoro ubicati in aree di crisi industriali complesse verificando nel “SIP” i nominativi, il periodo concesso, nonché il decreto ministeriale di finanziamento (decreto convenzionale “20026”).
Integrazione salariale straordinaria
Questa misura si rivolge ai datori di lavoro che, avendo già usufruito in precedenza di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, risultano impossibilitati ad accedere a ulteriori interventi sia perché hanno raggiunto la durata massima complessiva prevista o la durata massima consentita per ciascuna causale, sia perché non sono soddisfatti i criteri di autorizzazione richiesti dalle singole fattispecie.
Per quanto concerne la durata, il trattamento può essere riconosciuto, al verificarsi di determinate condizioni, fino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.
Esposizione in UNIEMENS
Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in argomento preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità.
Pagamento del contributo addizionale
È stata disposta la proroga dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale per l’anno 2026 per le unità produttive autorizzate all’utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinaria, appartenenti a datori di lavoro ubicati nelle aree di crisi industriale complessa.
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