Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2026 del D.Lgs. 86/2026 è stata recepita la Dir. UE 2024/2811 e adeguata la normativa nazionale alle disposizioni dell'art. 1 Reg. UE 2024/2809 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
Il D.Lgs. è in vigore dal 22 maggio 2026; le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano dal 6 giugno 2026. La CONSOB, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto adotta le modifiche alle disposizioni attuative del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF – D.Lgs. 58/98).
L’art. 1 modifica innanzitutto l’art. 21 TUF, inserendo il nuovo art. 21‑bis dedicato alla “Ricerca in materia di investimenti”. La norma definisce standard di correttezza, chiarezza e non fuorvianza per la ricerca prodotta dai soggetti abilitati o da terzi e utilizzata o distribuita ai clienti, imponendo che sia chiaramente identificata come ricerca in conformità al Reg. UE 2017/565. Viene disciplinato in modo dettagliato il rapporto tra servizi di esecuzione e servizi di ricerca: la fornitura di ricerca da parte di terzi soddisfa gli obblighi di correttezza verso i clienti se esiste un accordo che definisce la metodologia di remunerazione e se i clienti sono informati sulla scelta di pagare congiuntamente o separatamente esecuzione e ricerca, sulla relativa politica di pagamento e sulla gestione dei conflitti di interesse. È previsto un obbligo di valutazione annuale, da parte dei soggetti abilitati, della qualità, utilizzabilità e valore della ricerca, con particolare attenzione al contributo alle decisioni di investimento.
Grande rilievo assume la disciplina della “ricerca sponsorizzata dall’emittente”: i soggetti abilitati che prestano gestione di portafogli o altri servizi d’investimento devono qualificare come tale la ricerca pagata, in tutto o in parte, dall’emittente solo se prodotta nel rispetto del codice di condotta UE specifico, richiamato dalla Dir. UE 2014/65.
La CONSOB ottiene poteri incisivi: può verificare le disposizioni organizzative dei soggetti abilitati, sospendere la distribuzione di ricerche sponsorizzate non conformi al codice di condotta ed emettere avvertenze al pubblico quando una ricerca qualificata come sponsorizzata non rispetti gli standard europei.
Sul mercato dei capitali, l’art. 1 interviene anche sulle regole di ammissione e sui mercati di crescita per le PMI, introducendo condizioni minime di capitalizzazione (almeno 1 milione di euro) per l’ammissione alla negoziazione di azioni e poteri del gestore del mercato di respingere domande contrarie all’interesse degli investitori.
Fonte: D.Lgs. 86/2026 (GU 21 maggio 2026 n. 116)
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