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  • Tempo di lettura 7 min.

L’INPS, con Circ. 21 maggio 2026 n. 60, ha reso nota l’approvazione “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, avvenuta con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

In particolare, il Regolamento definisce i casi in cui l’Istituto può consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi e accessori di legge a esso dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un numero massimo di 60 rate mensili.

Contesto normativo e temporale di riferimento

L’adozione del Regolamento è avvenuto a seguito dell’approvazione in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025 del decreto 24 ottobre 2025, a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo della possibilità di azionare fino a un massimo di 60 rate – così escludendo la riscossione coattiva a cura dell'Agenzia deputata – in caso di dilazioni amministrative INPS o INAIL non riguardanti debiti in carico agli agenti di riscossione.

Il Regolamento in oggetto abroga e sostituisce il precedente “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”, adottato con la determinazione presidenziale n. 229 del 14 dicembre 2012, nonché le disposizioni concernenti l’attribuzione delle competenze decisionali in materia di rateazione dei debiti contributivi e di riduzione delle sanzioni civili.

Il Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare in commento.

Senza alcuna pretesa di esaustività e rimandando alla disamina completa del testo in allegato alla news, si esaminano brevemente alcuni aspetti interessanti.

Pagamento dilazionato dei debiti per contributi e accessori di legge

L’articolo 1 del Regolamento stabilisce che la dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali alla data di presentazione della domanda di dilazione non è stato ancora formato l’avviso di addebito nonché quelli in gestione presso gli uffici legali.

Il pagamento dilazionato può essere consentito nei seguenti casi:

  1. dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;
  2. dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

Per la concessione della dilazione il contribuente deve dichiarare che la propria situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sia di carattere temporaneo, requisito che consente all’Istituto di ritenere sussistente la possibilità di un percorso di riequilibrio e di superamento dello stato di crisi in coerenza con la finalità dello strumento della dilazione.

Potere decisionale

Con riferimento al potere decisionale sulle domande di dilazione, l’art. 2 del Regolamento prevede la ripartizione delle competenze decisionali su due livelli di responsabilità e in particolare:

  • i Direttori provinciali, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale hanno il potere di:
    • accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 36 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa, fino all’importo di 500.000 euro;
    • disporre con provvedimento l’annullamento o la revoca delle dilazioni;
  • i Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano hanno il potere di:
    • accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 60 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa di importo superiore a 500.000 euro.

Debiti oggetto della dilazione

La dilazione può essere concessa al contribuente, identificato dal codice fiscale, per regolarizzare l’intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS, accertata alla data di presentazione della relativa domanda e derivante da:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge;
  • mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive;
  • comunicazioni di compliance notificate al contribuente;
  • comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d’ufficio dall’INPS.

Inoltre, l’art. 4 del Regolamento disciplina l’istituto della c.d. seconda dilazione allo scopo di supportare il contribuente nel processo di regolarizzazione, introducendo espressamente la possibilità che lo stesso acceda a un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.

Fonte: Circ. INPS 21 maggio 2026 n. 60

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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