Le rinunzie e transazioni in materia di lavoro, come è noto, derogano ai principi generali civilistici che regolano le due fattispecie.
Sia la rinunzia, quale negozio unilaterale recettizio (ex art. 1236 c.c.), sia la transazione, con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (ex art. 1965 c.c.), soggiacciono alle disposizioni previste dall’art. 2113 c.c.
La citata disposizione del codice prevede di regola l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.
L’eccezione di nullità del lavoratore è tuttavia sottoposta a un termine di decadenza di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Più precisamente, l’impugnazione del lavoratore può avvenire mediante qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, con cui il lavoratore rende nota la sua volontà.
Il quarto comma dell’art. 2113 c.c. prevede l’efficacia immediata delle transazioni e rinunzie intervenute nelle sedi c.d. protette, cioè in sede di conciliazione nelle varie forme disciplinate dal codice di rito, nonché presso le commissioni di certificazione.
In particolare, l’immediata validità delle conciliazioni riguarda la conciliazione in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.), nelle commissioni di conciliazione istituite presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 410 e 412-ter c.p.c.), nei collegi di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.) nonché presso la commissione di certificazione (art. 82 D.Lgs. 276/2003).
La conciliazione in sede sindacale nella giurisprudenza
La giurisprudenza ha scrutinato diversi profili delle conciliazioni: particolarmente meritevoli d’interesse sono quelle intervenute in sede sindacale allo scopo di assicurare la finalità dell’art. 2113 c.c. che è quello di tutela dei diritti del lavoratore.
I punti di maggiore attenzione riguardano l’effettiva assistenza del lavoratore, che deve essere tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 25796/2023) e che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c. (Cass. 24024/2013). Secondo un orientamento della Corte di cassazione, inoltre, la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cass. 9286/2025; Cass. 10065/2024).
In sede conciliativa, generalmente le parti decidono di definire ogni questione tra loro. Il comma 2 dell’art. 1965 c.c. prevede che con le reciproche concessioni si possono creare, modificare, o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa o della contestazione delle parti (c.d. transazioni novative).
La questione assume particolare rilevanza per quanto attiene ai riflessi previdenziali e fiscali dell’oggetto della conciliazione.
Categorizzazione delle somme originate da transazione
Innanzitutto, occorre ricordare che in materia vige il principio di armonizzazione delle due basi imponibili, quella previdenziale e quella fiscale (cfr. art. 6 D.Lgs. 314/1997 e art. 1 L. 153/1969).
Altra norma da tenere in considerazione è l’art. 6 c. 2 DPR 917/1986 (TUIR) che prevede, inoltre, che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati, comprese quelli che derivano da transazione (Circolare MEF 326/1997).
L’art. 49 TUIR, come è noto, prevede che costituiscono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
La determinazione del reddito viene disciplinata dall’art. 51 TUIR, secondo cui concorrono a determinarlo tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di omnicomprensività).
Regime fiscale
Altra questione è poi quella relativa al regime di tassazione, cioè se si applica quello ordinario con concorrenza delle relative somme nel reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono state percepite dal lavoratore ovvero separatamente. Sotto tale profilo, l’art. 17 c. 1 lett. a TUIR prevede la tassazione separata anche per le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Per l’Agenzia delle Entrate, tale regime di tassazione non si rende invece applicabile alle somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro (Risp. AE 343/2022 e 344/2022).
Le fattispecie che consentono l’esclusione dall’applicabilità dell’art. 6 c. 2 TUIR possono riguardare esclusivamente particolari somme percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento di un danno emergente, la cui genuinità deve tenere conto del fatto che, in ogni caso, la prova incombe sul contribuente che allega il diritto all’esenzione fiscale. Come è noto, il danno emergente risarcisce la perdita subita e le spese sostenute dal lavoratore (es. il danno morale, il danno all’immagine perdita di chance, v. Cass. 16512/2022), mentre il lucro cessante risarcisce il mancato guadagno, ovvero quanto il lavoratore avrebbe conseguito se non si fosse verificato l’effetto lesivo.
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Alice Lanziani
- Consulente del LavoroFrancesca Zucconi
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