La conversione in Legge del DL Fiscale (DL 38/2026) ridisegna i confini per le operazioni permutative e introduce tutele mirate per i compensi degli intermediari del turismo.
Modifiche al trattamento IVA delle operazioni permutative (articolo 1)
L'articolo 1 del testo interviene in modo incisivo sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle operazioni permutative e alle dazioni di pagamento, modificando l'impianto originario stabilito dalla normativa precedente.
La nuova formulazione prevede la sostituzione della lettera d) del secondo comma dell'art. 13 DPR 633/72. In base al nuovo orientamento, la base imponibile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rientrano in una permuta viene identificata nel valore monetario dei beni e dei servizi oggetto dello scambio, prendendo come riferimento primario quanto determinato dal contratto tra le parti.
Tuttavia, il legislatore ha inserito una clausola di salvaguardia antielusiva di fondamentale importanza: tale valore monetario non può mai risultare inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti. Questi costi devono essere calcolati con riferimento preciso al momento in cui si effettuano le operazioni.
Per garantire la coerenza metodologica dell'intero impianto tributario, il medesimo principio viene specularmente applicato all'interno del recente testo unico sull'imposta sul valore aggiunto. Il comma 4 dell'articolo 1 sostituisce infatti la lettera d) del secondo comma dell'art. 27 D.Lgs. 10/2026, replicando la stessa definizione legata al valore contrattuale con il medesimo limite minimo basato sui costi complessivi sostenuti.
Al fine di evitare sovrapposizioni normative, vengono contestualmente abrogati i commi 138 e 139 dell'art. 1 L. 199/2025 (Legge di Bilancio), che regolavano precedentemente la materia.
L'applicazione temporale delle nuove disposizioni segue un binario preciso, volto a tutelare l'affidamento dei contribuenti e la certezza del diritto:
nuovi contratti: le regole si applicano ai rapporti giuridici stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026;
comportamenti pregressi conformi: restano pienamente validi e legittimi i comportamenti che i contribuenti hanno adottato in conformità alla previgente disciplina (art. 1 c. 138 L. 199/2025) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL Fiscale;
contratti anteriori al 2026: per le operazioni derivanti da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2026, l'efficacia dei comportamenti adottati secondo la disciplina in vigore al 31 dicembre 2025 viene preservata fino alla data in cui entrerà in vigore la Legge di conversione.
Il legislatore chiude il regime transitorio con un principio di invarianza monetaria per il passato: in nessun caso si potrà procedere a rimborsi d'imposta o a variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'imposta che i contribuenti hanno già provveduto a liquidare.
Disposizioni in materia di ritenute sulle provvigioni (articolo 6)
L'articolo 6 del testo si concentra sulla gestione delle ritenute alla fonte, introducendo sia una proroga tecnica dei termini di applicazione sia un'importante esclusione oggettiva a favore del comparto turistico.
Il primo comma dell'articolo agisce direttamente sulla tempistica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2026. Le parole "dal 1° marzo 2026" contenute nel comma 142 dell'art. 1 L. 199/2025 vengono sostituite, determinando uno slittamento dell'efficacia della norma al 1° maggio 2026. Questa proroga ha comportato un onere finanziario quantificato in 14,3 milioni di euro per l'anno 2026, la cui copertura viene garantita secondo i criteri definiti dall'articolo 18 del medesimo provvedimento.
Le novità più sostanziali si concentrano nei commi aggiuntivi introducendo tutele specifiche per le agenzie di viaggio e turismo. Attraverso i commi 2-bis e 2-ter vengono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 39 c. 5 D.Lgs. 33/2025 viene inserita una deroga esplicita;
all'art. 25-bis c. 5 DPR 600/73 viene integrato il medesimo esonero.
L'intervento normativo stabilisce che le ritenute sulle provvigioni, già non applicabili ai trasporti di persone, non si applicano ai compensi comunque denominati percepiti dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione è tuttavia circoscritta alle somme collegate ad attività specifiche d'intermediazione core, ovvero le operazioni di vendita, emissione, prenotazione o intermediazione dei medesimi documenti di viaggio.
Questa specifica tutela per gli operatori del turismo non è priva di impatto sulle casse dello Stato. I minori flussi finanziari derivanti dall'esenzione delle agenzie di viaggio sono stati valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,3 milioni di euro annui a regime, a decorrere dall'anno 2027.
Per fare fronte a tali oneri, la norma prevede una compensazione mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2026-2028, attingendo specificamente al programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026", utilizzando in modo parziale l'accantonamento destinato al Ministero del Turismo.
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