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Con la Ris. AE 15 maggio 2026 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione delle norme introdotte dalla recente Manovra finanziaria (Legge n. 199/2025). Il documento ufficiale introduce i codici identificativi da inserire nel modello F24, distinguendo tra le somme dovute a titolo di contributo straordinario sulle riserve e i crediti d'imposta derivanti dal maggior versamento IRAP effettuato in passato.

Contributo straordinario: i codici per pagare

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 69) consente alle banche, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, di applicare un prelievo straordinario sulla riserva prevista dal Decreto Asset (DL 104/2023). Per consentire il versamento di questa imposta, nonché delle eventuali sanzioni e interessi legati al ravvedimento operoso, sono stati istituiti tre codici specifici da inserire nella sezione "Erario" (colonna "importi a debito versati"):

  • 2718: contributo straordinario sulla riserva;

  • 1948: interessi da ravvedimento operoso;

  • 8956: sanzione da ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda invece la precedente tassa straordinaria sull'incremento del margine di interesse (istituita nel 2023), l'Agenzia ha confermato che restano validi i vecchi codici tributo (2717, 1947 e 8955).

Il recupero dell'IRAP e le regole di compensazione

Il secondo fronte della risoluzione riguarda il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza dalle banche sui dividendi provenienti dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE) per gli anni precedenti al 2026.

Gli istituti di credito, dopo aver presentato l'apposita istanza telematica approvata lo scorso aprile, hanno la facoltà di trasformare questo rimborso in un credito d'imposta. Tuttavia, la norma prevede un vincolo di destinazione molto rigido.

Regole per l'uso del codice "3886"

Per sfruttare questa opzione è stato creato il codice tributo "3886" ("Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE"). La compensazione è soggetta a regole precise:

  • vincolo assoluto: il credito può essere utilizzato solo ed esclusivamente per pagare il nuovo contributo straordinario delle banche (codice tributo 2718);

  • tempistiche di sblocco: l'importo da recuperare diventa spendibile a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza;

  • canali obbligatori: il modello F24 deve essere trasmesso unicamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;

  • verifica degli importi: ogni contribuente può verificare la somma effettivamente disponibile, comprensiva degli interessi maturati nel frattempo, direttamente all'interno del proprio Cassetto Fiscale.

Nel modello F24, il codice 3886 andrà inserito nella colonna degli "importi a credito compensati" (o a debito in caso di riversamento), indicando come anno di riferimento lo stesso anno riportato nel Cassetto Fiscale in corrispondenza del credito.

Fonte: Ris. AE 15 maggio 2026 n. 20

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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