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L’INPS, con il Messaggio 15 maggio 2026 n. 1618, ha comunicato la conclusione delle attività di controllo ex post relative alla sussistenza dei requisiti per la fruizione degli esoneri contributivi previsti dalla normativa emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da COVID-19.

Nello specifico, i controlli hanno riguardato le agevolazioni introdotte dall’art. 16 DL 137/2020 (cd. Decreto Ristori) e dall’art. 70 DL 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis).

Notifica dei provvedimenti di annullamento

A seguito degli esiti negativi dei controlli effettuati, l’Istituto sta procedendo alla notificazione dei provvedimenti di annullamento nei confronti dei contribuenti che non sono risultati in possesso dei requisiti di legge. Tale operazione comporta il recupero della contribuzione non versata a causa dell'indebita fruizione dell'esonero.

Per verificare l'esito dei controlli e conoscere l'entità degli importi dovuti, l'INPS ha diversificato le modalità di accesso in base alla tipologia di contribuente:

  • i datori di lavoro agricoli con dipendenti devono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. All'interno della sezione dedicata alla domanda di esonero, sono consultabili gli importi da restituire e le relative codeline per il pagamento;
  • i lavoratori autonomi agricoli devono accedere al  "Cassetto Previdenziale del Contribuente”, seguendo il percorso “Telematizzazione” > “Lista Richieste Aut. Agr.” > “Dettaglio”. Le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da versare sono riportati nella sezione “Note di comunicazione”.

Regolarizzazione e riduzione delle sanzioni civili

L’estratto conto contributivo evidenzierà il debito derivante dall’annullamento, che può essere regolarizzato tramite il versamento in un’unica soluzione o attraverso una richiesta di rateazione.

Un aspetto di particolare rilievo professionale riguarda il regime sanzionatorio agevolato: qualora il pagamento (o la presentazione dell'istanza di rateazione) avvenga entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento, la sanzione civile è ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 116 c. 8 lett. b-bis L. 388/2000. Tale riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni legate al debito contributivo scaturito dall’annullamento dell’esonero; in caso di rateazione, il beneficio è subordinato al versamento della prima rata.

Istanza di riesame

I contribuenti che intendano contestare l'esito dei controlli possono proporre un'istanza di riesame. La procedura deve essere espletata telematicamente tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” del Cassetto Previdenziale, selezionando l'oggetto “Esoneri e benefici contributivi”. Le modalità operative seguono quelle già previste per il riesame degli esoneri di cui all’art. 222 DL 34/2020.

Fonte: Mess. INPS 15 maggio 2026 n. 1618

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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