Con le circolari n. 55, n. 56 e n. 57 del 14 maggio 2026 l’INPS ha iniziato a delineare il quadro applicativo delle nuove agevolazioni contributive introdotte dal DL 30 aprile 2026, n. 62, il cosiddetto “Decreto Lavoro Primo Maggio”. Le istruzioni arrivano dopo un periodo di incertezza normativa determinati dalla disciplina transitoria contenuta nel Decreto Milleproroghe, che aveva prorogato gli incentivi previsti dal Decreto Coesione senza però renderli concretamente operativi. Il nuovo decreto ha quindi riscritto integralmente il sistema degli esoneri contributivi, abrogando le precedenti disposizioni e introducendo nuove misure costruite sui concetti europei di lavoratore “svantaggiato” e “molto svantaggiato”. Tale legame ha permesso di rendere immediatamente operative le misure senza la necessità di autorizzazione europea.
Attesa per applicazione
Le circolari pubblicate dall’Istituto contengono però soltanto le prime indicazioni amministrative e non consentono ancora l’invio delle domande di agevolazione. L’INPS precisa, infatti, che le istruzioni operative, i codici UniEmens, le modalità di recupero degli arretrati contributivi e le procedure telematiche saranno definiti con successivi messaggi operativi. Proprio questo aspetto assume particolare rilievo per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore del decreto del 1° maggio. Le nuove agevolazioni si applicano infatti alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ma la decorrenza retroattiva non si sovrappone completamente alle misure agevolative abortite del c.d. Milleproroghe. Le aziende che hanno effettuato assunzioni facendo affidamento (per un periodo limitato) sulla proroga dei precedenti incentivi dovranno infatti verificare la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal DL 62/2026. Solo in presenza delle condizioni introdotte dalla nuova disciplina sarà possibile recuperare gli esoneri arretrati secondo le modalità operative che l’INPS definirà nei prossimi messaggi.
Occorre sottolineare che per tutte e 3 le agevolazioni è necessario l’incremento occupazionale.
Bonus Giovani 2026
Il nuovo Bonus Giovani disciplinato dalla circolare 55/2026 modifica profondamente l’impostazione del precedente esonero under 35 previsto dal Decreto Coesione. L’elemento di maggiore novità riguarda il superamento del requisito del lavoratore “mai occupato a tempo indeterminato”, sostituito dalla necessità di verificare la condizione di svantaggio occupazionale secondo le definizioni contenute nel Regolamento UE 651/2014.
L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di giovani under 35 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 mesi se appartenenti a specifiche categorie svantaggiate, oltre ai giovani rientranti nelle ulteriori categorie europee di lavoratori svantaggiati.
Tra queste rientrano i soggetti di età compresa tra 15 e 24 anni, coloro che non possiedono un diploma di scuola secondaria superiore o che hanno completato la formazione da non più di 2 anni senza avere ancora ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito, i lavoratori con più di 50 anni, i soggetti adulti che vivono soli con una o più persone a carico e coloro che risultano occupati in professioni o settori caratterizzati da una marcata disparità uomo-donna individuata annualmente con decreto ministeriale. Possono inoltre rientrare nell’agevolazione i giovani appartenenti a minoranze etniche che necessitino di migliorare competenze linguistiche o professionali per aumentare le possibilità di accesso a un’occupazione stabile.
Il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 500 euro mensili, con durata variabile da 12 a 24 mesi in funzione del grado di svantaggio del lavoratore assunto. Restano escluse le assunzioni a tempo determinato, le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (sul quale verrà resa operativa altra agevolazione), il lavoro intermittente, il lavoro domestico e l’apprendistato. Per le assunzioni effettuate nei primi mesi del 2026 il punto centrale sarà quindi verificare non l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, come avveniva nel precedente incentivo, ma l’effettiva appartenenza del lavoratore alle nuove categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati introdotte dal Decreto del 1° maggio.
Bonus ZES
L’INPS, con la circolare n. 56 disciplina invece il nuovo Bonus ZES, introdotto come misura autonoma destinata a favorire l’occupazione stabile nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno.
Il beneficio riguarda i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria. L’incentivo spetta infatti soltanto alle imprese che, nel mese dell’assunzione, occupano fino a un massimo di 10 dipendenti.
I soggetti agevolati, al momento dell’assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno d’età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi.
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto. Il beneficio spetta soltanto se l’attività viene effettivamente svolta in una sede o unità produttiva collocata nella ZES Unica, indipendentemente dalla sede legale del datore di lavoro o dalla residenza del lavoratore.
Bonus Donne
La circolare n. 57 disciplina invece il nuovo Bonus Donne 2026 previsto dall’art. 1 del DL 62/2026. Anche in questo caso la nuova disciplina sostituisce integralmente il precedente incentivo. L’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure prive di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti a specifiche categorie svantaggiate, nonché lavoratrici rientranti nelle ulteriori categorie previste dal Regolamento UE 651/2014. L’esonero consiste nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 650 euro mensili, elevabile a 800 euro per le lavoratrici residenti nelle Regioni della ZES Unica. La durata dell’agevolazione può arrivare a 24 mesi per le lavoratrici molto svantaggiate e a 12 mesi per le lavoratrici svantaggiate.
Fonti: Circ. INPS 14 maggio 2026 n. 55
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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