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La legge sulla risorsa mare (L. 70/2026, pubblicata in GU il 9 maggio 2026 ed entrata in vigore il 10 maggio 2026) disciplina l’attività subacquea ricreativa, valorizzandola come strumento di sviluppo sostenibile e interviene sul codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005).

Attività subacquea ricreativa

Il Capo III della L. 70/2026 stabilisce per la prima volta a livello nazionale i requisiti e i principi fondamentali per centri di immersione, istruttori e guide.

La disciplina si applica ai centri che offrono servizi connessi all’attività subacquea a scopo ricreativo, escludendo le attività agonistiche, di protezione civile e le immersioni scientifiche e professionali.

L’art. 8 valorizza l’attività subacquea come strumento di sviluppo sostenibile, di destagionalizzazione dell’offerta turistica e di promozione del patrimonio naturale, biologico e archeologico sommerso.

All’art. 9 vengono introdotte definizioni puntuali: attività subacquea ricreativa, brevetto, istruttore, guida, organizzazione didattica, centro di immersione e zona di interesse turistico subacqueo.

Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale. All’art. 10 è espresso il divieto di arrecare danno agli habitat e alle specie protette, nonché di asportare, maneggiare o alimentare fauna e flora marina. L’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) definirà linee guida specifiche per ridurre al minimo la perturbazione degli ecosistemi. 

Per istruttori e guide sono previsti requisiti stringenti: maggiore età, cittadinanza UE o valido titolo di soggiorno, godimento dei diritti civili e politici, brevetto rilasciato da organizzazioni didattiche riconosciute, coperture assicurative per responsabilità civile e per i rischi di dipendenti e collaboratori, certificato medico in corso di validità.

In base all’art. 12, i centri di immersione devono essere iscritti al registro imprese, disporre di sede, partita IVA, attrezzature conformi alle norme UE, dotazioni di primo soccorso e adeguate coperture assicurative. Sono inoltre tenuti a registrare dati essenziali di ogni immersione (brevetti, orari, profondità, attrezzature, guida responsabile), a conservarli per almeno sei mesi e a rispettare limiti numerici: massimo sei subacquei per ogni istruttore o guida. 

Navigazione da diporto

Il Capo IV della L. 70/2026 interviene sul codice della nautica da diporto.

Tra le principali novità, l’art. 16 prevede semplificazioni per l’uso commerciale delle unità da diporto e per l’annotazione dei contratti di locazione; l’estensione dell’uso della ricevuta STED come sostituto temporaneo della licenza di navigazione, anche in fase di rinnovo.

È introdotto un nuovo articolo sulla prevenzione dei danni ambientali: le unità fino a 24 metri di bandiera estera, ma di proprietà di soggetti italiani, devono dimostrare l’idoneità alla navigabilità mediante certificazioni dello Stato di bandiera o, in mancanza, tramite visita presso organismi tecnici notificati, con attestazione quinquennale.

Ulteriori interventi riguardano la disciplina del noleggio occasionale, la formazione per le patenti nautiche in ambito associativo, l’aggiornamento dei termini procedurali e l’estensione delle funzioni di autenticazione degli atti di trasferimento delle unità da diporto agli sportelli telematici del diportista.

Fonte: L. 70/2026 (GU 9 maggio 2026 n. 106)   

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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