La previsione secondo cui il tribunale, nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, dichiara l’esdebitazione su istanza di parte contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura (art. 281 c. 1 D.Lgs. 14/2019 - Codice della crisi dell’impresa), correttamente interpretata, non vìola l’art. 76 Cost. È quanto ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 74 del 12 maggio 2026.
La vicenda nasce dal caso di una imprenditrice individuale, sottoposta a liquidazione giudiziale, che aveva presentato la domanda di esdebitazione alcuni mesi dopo il decreto di chiusura. Il tribunale, ritenendo il ricorso tardivo, ha sollevato questione di costituzionalità. La Corte ha escluso il contrasto con il principio direttivo dell’art. 8 c. 1 lett. a) L. 155/2017, in base al quale il Governo avrebbe dovuto prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura.
È il principio del favor debitoris a giustificare sia la previsione in base alla quale il debitore che ha presentato l’istanza in corso di procedura ha il diritto di conseguire l’esdebitazione già al momento della chiusura della medesima (art. 279 c. 1 D.Lgs. 14/2019), se antecedente al decorso di tre anni dall’apertura della stessa, sia il principio direttivo di cui al citato art. 8 che impegnava il legislatore delegato a prevedere la possibilità, per il debitore, di presentare l’istanza di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura. In questo quadro, l’art. 281, nella parte in cui dispone che il tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, va inteso nel senso di fare riferimento a una “contestualità logica” piuttosto che strettamente “cronologica”.
In conclusione, la Corte rileva che un eventuale intervento del legislatore di riassetto della disciplina in esame potrebbe meglio contemperare il pieno esplicarsi del diritto a presentare l’istanza di esdebitazione con l’esigenza dell’individuazione di un lasso temporale più definito.
Fonte: C.Cost. 12 maggio 2026 n. 74
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