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Con la sentenza n. 75 del 12 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 c. 3 ultimo periodo L. 192/98, come modificato dalla L. 118/2022, sollevate dal Tribunale di Milano con riferimento alla previsione che le azioni civili esperibili in caso di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Il giudizio incidentale nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo tra due società nell’ambito di un rapporto di subfornitura. In sede di costituzione, la parte opposta ha invocato la nullità di clausole contrattuali per abuso di dipendenza economica, determinando il passaggio del fascicolo dalla sezione civile ordinaria alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano.

La Corte ha ritenuto non adeguatamente motivate – e quindi inammissibili – le censure di violazione dei principi di effettività della tutela e di efficienza della risposta giurisdizionale, presidiati dall’art. 24 c. 1, art. 111 c. 1 e 2 e art. 117 c. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

Ha poi escluso la lesione dell’art. 3 Cost., per violazione della ratio di specializzazione e di efficienza posta a base dell’istituzione delle sezioni specializzate. Data la vasta esperienza da queste ultime già maturata in ordine ai rapporti tra imprese, ha reputato ragionevole la scelta discrezionale del legislatore di attribuire a questi organi anche la trattazione delle cause in tema di abuso di dipendenza economica, che presuppongono un’analisi del fenomeno economico della dipendenza, sul quale sono destinate ad innestarsi le condotte abusive vietate dalla legge.

La previsione normativa è stata giudicata rispettosa anche del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 c. 1 Cost.), in quanto l’assegnazione è stata definita dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie.

Inoltre, la nozione di abuso di dipendenza economica, pur ampia e potenzialmente riferibile a molteplici rapporti giuridici sostanziali, risulta comunque sufficientemente determinata, con conseguente esclusione del rischio di forum shopping rimesso al mero arbitrio di una parte.

Infine, la Corte ha considerato non fondata anche la censura di violazione dell’art. 111 c. 2 Cost. per il temuto allungamento eccessivo dei tempi processuali in conseguenza dell’aggravio di lavoro non determinabile a priori. Trattandosi di inconveniente di mero fatto, esso può e deve essere scongiurato approntando le necessarie misure organizzative e, quindi, attraverso una diversa distribuzione delle risorse tra le varie sezioni, specializzate e ordinarie, che compongono l’ufficio giudiziario.

Fonte: C.Cost. 12 maggio 2026 n. 75

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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