Superminimi fuori dall’equivalenza. A confermarlo questa volta è il TAR Lazio, con la Sentenza 23 marzo 2026 n. 5361. Sulla stessa linea interpretativa era già intervenuto il TAR Emilia Romagna con la Sentenza 20 febbraio 2026 n. 325.
La questione giuridica oggetto di tali pronunce è quella relativa alle modalità con cui l’operatore economico che applica un contratto collettivo di lavoro diverso da quello individuato dalla stazione appaltante o ente concedente nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre.
Quadro normativo
Come ormai noto, il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) disciplina la fattispecie all’art. 11 D.Lgs. 36/2023.
In particolare, le scelte dell’operatore economico che intende partecipare alla gara d’appalto e che non applica il contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante o ente concedente possono essere due:
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Pasquale Staropoli
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