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L'INPS, con la Circolare 7 maggio 2026 n. 53, ha fornito nuove istruzioni per l'accesso all'indennità una tantum prevista per lavoratori autonomi e altre categorie di professionisti che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia (cd. Ciclone Harry)

Introdotta dal DL 25/2026, l'indennità era già stata oggetto del Messaggio INPS 14 aprile 2026 n. 1272, che aveva fornito prime istruzioni anche in relazione all'integrazione salariale unica (ISU) introdotta dal medesimo decreto per i datori di lavoro privati.

Platea dei beneficiari

L'indennità oggetto del Messaggio è destinata a un'ampia categoria di soggetti. Nello specifico, possono accedere al beneficio:

  • collaboratori coordinati e continuativi (Co.co.co.), inclusi dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica;
  • titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività d'impresa (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e i pescatori autonomi.
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS o alle Casse previdenziali private (es. ENPAPI, INPGI).

Requisiti per accedere all'indennità

Per beneficiare dell'indennità, i soggetti richiedenti devono dichiarare che, alla data del 18 gennaio 2026:

  • erano iscritti a una qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;
  • avevano residenza, domicilio o operavano in uno dei Comuni interessati dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2026.
  • avevano già dato avvio all'attività lavorativa.

Altra condizione essenziale per l'erogazione, ovviamente, è che l'attività lavorativa dei richiedenti sia stata effettivamente sospesa a causa degli eventi meteorologici.

Misura dell'indennità e criteri di calcolo

L'importo dell'indennità è di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. È possibile richiedere il beneficio per più periodi (anche continuativi), fino a un massimo di sei, per un importo complessivo che non può comunque superare i 3.000 euro per singolo lavoratore.

L'INPS precisa che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di indennità deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 20 giugno 2026. Il servizio è attivo dal 20 aprile 2026 sul portale web dell'Istituto, seguendo il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Vedi tutti" > "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche".

L'accesso è consentito tramite credenziali SPID (livello 2 o superiore), CIE 3.0, CNS o eIDAS. In alternativa, i lavoratori possono avvalersi degli Istituti di Patronato o del Contact Center Multicanale. In sede di domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità i periodi di sospensione, indicando le date di inizio e fine di ciascun intervallo.

In caso di rigetto della domanda, l'interessato può presentare un'istanza di riesame entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento, utilizzando le apposite funzionalità disponibili nella propria area riservata sul sito INPS, allegando eventuale documentazione a supporto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'azione giudiziaria.

Trattamento fiscale dell'indennità

L'indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF. Tuttavia, le somme erogate saranno attestate dall'INPS attraverso la Certificazione Unica (CU).

Fonte:  Circ. INPS 7 maggio 2026 n. 53

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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