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Con Mess. 5 maggio 2026 n. 1493, al fine di garantire maggiore uniformità e sistematicità in merito all’applicazione delle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, l’INPS fornisce nuove indicazioni operative, che superano quelle del Mess. 24 aprile 2026 n. 1388.

La legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 203 L. 199/2025), ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2026, modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria INPS, istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1 c. 755 e ss. L. 296/2006).

Computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD)

Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) concorrono al computo della media annuale della forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. La soglia dei 3 mesi rileva esclusivamente sul piano dell’obbligo del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e non sul piano della verifica del requisito dimensionale.

Pertanto, anche gli OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a 3 mesi, ancorché non inclusi nel perimetro dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, sono integralmente computabili ai fini del raggiungimento della soglia.

Le giornate degli OTD concorrono al numeratore della formula indicata nei paragrafi seguenti, sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce UNIEMENS/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario.

Casi particolari

Non sussiste l’obbligo al versamento delle quote di TFR con riferimento ai lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali non sia fissato un termine finale specifico perché legato alla durata di una particolare campagna. Il medesimo regime, comprensivo del principio di computabilità ai fini del requisito dimensionale, trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato di cui all’art. 21 c. 8 lett. a del CCNL Operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, assunti per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine in quanto connesso al verificarsi di un evento.

In tali casi, la prima scadenza utile per il versamento della contribuzione di competenza del trimestre nel quale il rapporto di lavoro si è esaurito interviene in un momento successivo alla cessazione del rapporto stesso e alla liquidazione del TFR al lavoratore, con la conseguenza che l’eventuale versamento al Fondo di Tesoreria si tradurrebbe in un acconto di somme già corrisposte. Conseguentemente, anche con riferimento a tali lavoratori, non sussiste l’obbligo di versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria.

Trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO)

Gli OTDO non concorrono al computo della media annuale, con esclusione, per i medesimi, dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Formula per il calcolo del requisito dimensionale

Le peculiarità del settore agricolo richiedono le seguenti precisazioni operative sul calcolo della media annuale:

  • per gli operai a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e gli altri lavoratori stabilmente in forza, il computo è effettuato con il criterio delle 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno per l’intero anno civile; per i rapporti instaurati o cessati nel corso dell’anno, le 26 giornate mensili sono riconosciute per ciascun mese, anche frazionario, in cui il rapporto è in essere;
  • per gli OTD, il computo è effettuato, in coerenza con la struttura discontinua del rapporto, sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce UNIEMENS/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto;
  • per i lavoratori a tempo parziale, le giornate sono ridotte in proporzione all’orario contrattuale rispetto al tempo pieno. 

La forza media annua si ottiene applicando la seguente formula:

  • Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile/312

dove 312 corrisponde al prodotto 26 × 12 (giornate convenzionali per mese × mesi dell’anno civile).

Decorrenza dell’obbligo e regolarizzazione

I datori di lavoro che, sulla base della media occupazionale dell’anno 2025, sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal 1° gennaio 2026 devono esporre e trasmettere entro il 31 maggio 2026 – termine coincidente con la fine del periodo di trasmissione dei flussi relativi al primo trimestre 2026 – nei flussi UNIEMENS/PosAgri riferiti alle competenze dei mesi di gennaio 2026, febbraio 2026 e marzo 2026, i dati afferenti al nuovo obbligo contributivo, secondo le vigenti istruzioni tecniche del flusso UNIEMENS/PosAgri previste per la gestione del Fondo di Tesoreria.

Fonte: Mess. INPS 5 maggio 2026 n. 1493

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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