Il 5 maggio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento contenente il modello aggiornato della “Relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle Fondazioni) in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio”. Tale pubblicazione segue l’aggiornamento delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” emanate il 18 febbraio 2026, le quali rappresentano lo strumento operativo destinato a diventare parte fondamentale del bagaglio culturale e professionale del commercialista del Terzo settore, ormai riconosciuto come uno specialista.
Il quadro normativo e la Norma ETS 7.1.
Il modello di relazione predisposto si attiene rigorosamente alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento applicabili e, in particolare, ai criteri declinati nella Norma ETS 7.1. “Struttura e contenuto della relazione all’assemblea degli associati”. Secondo tale norma, l’organo di controllo ha l’obbligo di riferire all’assemblea degli associati (o all’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, delle fondazioni) sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri.
La vigilanza rappresenta un’attività caratterizzante per gli iscritti all’Albo, costituendo un presidio di legalità necessario per tutelare associati e fondatori e, allo stesso tempo, giustificare i benefici fiscali e non fiscali derivanti dall’appartenenza al Terzo settore. La relazione deve quindi contenere osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, nonché in merito al bilancio sociale ove previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo settore (CTS).
La struttura della relazione secondo la Norma 7.1.
La Norma ETS 7.1. individua una struttura articolata in diverse sezioni per la redazione della relazione da parte dell’organo di controllo non incaricato della revisione legale dei conti.
Nella Sezione A, l'organo di controllo deve sinteticamente riferire circa l’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri di vigilanza e le conclusioni cui è pervenuto. I profili di valutazione riguardano:
Nella Sezione B, l’organo di controllo formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio redatto secondo l’art. 13 del CTS e il DM 5 marzo 2020, come integrato dall’OIC 35. La relazione deve dare conto della tempestività e correttezza della formazione dei documenti, del procedimento di predisposizione e dell’eventuale esercizio della deroga di cui all’art. 2423 c. 5 c.c..
L’attività di vigilanza e monitoraggio (art. 30 CTS)
Il modello di relazione del 5 maggio 2026 riflette le risultanze dell’attività di vigilanza eseguita ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 17/2017. L'organo di controllo attesta di aver vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, verificandone il concreto funzionamento.
Un elemento centrale è il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’organo di controllo deve verificare che l’ente persegua in via esclusiva o principale le attività di interesse generale previste dall’art. 5 del CTS e rispetti i limiti per lo svolgimento di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6. Inoltre, deve essere accertata la correttezza delle attività di raccolta fondi (art. 7 CTS) e il rispetto del divieto di distribuzione, diretta o indiretta, di avanzi e del patrimonio (art. 8 CTS).
Partecipazione agli organi sociali e flussi informativi
In conformità alle Norme ETS 4.1, 4.2 e 4.3, i componenti dell’organo di controllo partecipano alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione. La relazione deve dare atto dell’acquisizione di informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dall’ente.
Qualora gli amministratori non forniscano con adeguato anticipo informazioni complete relative alle deliberazioni assunte o alle operazioni di maggior rilievo, l’organo di controllo è tenuto a segnalare tale circostanza agli associati, in quanto essa rende difficile lo svolgimento dei controlli sulla corretta gestione dell’ente. Il monitoraggio si estende anche all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ai rapporti con il preposto al sistema di controllo interno o con l’organismo di vigilanza, ove istituiti.
Osservazioni sul bilancio d’esercizio e criteri di redazione
L’organo di controllo, non incaricato della revisione legale, svolge sul bilancio le attività previste dalla Norma ETS 3.8., consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. In assenza di un revisore esterno, l'organo di controllo verifica la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui è a conoscenza per effetto dei propri doveri di vigilanza e poteri di ispezione.
Il bilancio deve essere redatto in conformità all'art. 13 del CTS e al DM 5 marzo 2020, integrato dal Principio contabile ETS OIC 35. A seconda delle dimensioni dell’ente, esso si compone di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, oppure del solo rendiconto per cassa. L'organo di controllo verifica la corretta rappresentazione dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo, nonché dell'avviamento, esprimendo il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo ove previsto dal codice civile.
Proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta, l’organo di controllo formula la propria proposta all’assemblea. Il modello prevede diverse fattispecie:
Il Bilancio Sociale e l’attestazione di conformità
Oltre alla relazione sul bilancio d'esercizio, l'organo di controllo ha la responsabilità di attestare la conformità del bilancio sociale alle Linee guida ministeriali di cui al decreto 4 luglio 2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del CTS e dalle Norme ETS 7.2, 7.3 e 7.4.
L’attività di monitoraggio e i suoi esiti devono essere rendicontati in una relazione che costituisce parte integrante del bilancio sociale. L’organo di controllo verifica la coerenza delle informazioni con i dati del bilancio d’esercizio e con i requisiti informativi previsti dalle linee guida, valutando la struttura per sezioni, la presenza delle informazioni obbligatorie e il rispetto dei principi di rilevanza e completezza. L'attestazione di conformità rappresenta una forma di assurance diversa dalla revisione contabile, volta a garantire una corretta rappresentazione e visibilità delle attività dell'ente.
Aspetti procedurali e sottoscrizione
La relazione all’assemblea deve essere depositata presso la sede dell’ente almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. Il documento deve essere sottoscritto da tutti i componenti dell’organo di controllo, indicando il rispettivo ruolo.
In caso di dissenso, ciascun componente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi della propria posizione difforme. La relazione può essere redatta dalla maggioranza dei componenti, dando evidenza della sussistenza del dissenso di un membro e delle relative motivazioni. La relazione così redatta è sottoscritta da tutti i componenti, ferma restando la facoltà per il dissenziente di riferire la propria opinione all'organo statutariamente preposto.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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