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L’INPS, con la Circolare 30 aprile 2026 n. 51, ha fornito indicazioni riguardanti il regime di esenzione fiscale applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti.

In particolare, la Circolare recepisce il consolidato orientamento giurisprudenziale volto a estendere le agevolazioni fiscali in parola anche ai trattamenti pensionistici non direttamente legali all'evento-origine dello status di vittima del dovere.

Quadro normativo

Sono qualificati come vittime del dovere magistrati ordinari, membri dei Corpi di polizia dello Stato e delle Forze armate (ex art. 3 L. 466/1980), nonché i dipendenti pubblici (ex art. 1 c. 563-564 L. 266/2005) che nell'espletamento di mansioni relative alla difesa dell'incolumità pubblica o al contrasto alla criminalità siano deceduti o abbiano riportato invalidità permanenti.

La legge di bilancio 2017 (art. 1 c. 211 L. 232/2016) aveva esteso a questi ultimi l'esenzione IRPEF già prevista per le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata (L. 206/2004); tuttavia tale beneficio era inizialmente circoscritto ai soli trattamenti pensionistici collegati all'evento lesivo che ha dato origine allo status di vittima (Mess. INPS 1412/2017 e 3274/2017).

Svolta giurisprudenziale e allineamento dell'Amministrazione finanziaria

Tale orientamento è stato progressivamente superato dalla Corte di Cassazione (da ultimo con l'Ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4873), che ha stabilito come l'esenzione IRPEF debba intendersi riferita al trattamento pensionistico in quanto tale, senza alcuna necessaria correlazione con l’evento lesivo. La ratio legis risiede infatti nella volontà di garantire tutele economiche e morali adeguate e non meramente simboliche a chi ha acquisito tale status.

In linea con la giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 4 dicembre 2025 n. 68, confermando che l’esenzione IRPEF si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui i soggetti siano titolari.

Adeguamento delle istruzioni INPS

La Circolare in commento, sancendo il definitivo superamento delle indicazioni nel 2017, estende quindi il beneficio a ogni tipologia di pensione percepita dai soggetti aventi diritto.

Ne consegue che, a decorrere dall’anno di imposta 2026, l’esenzione IRPEF e quella relativa alle addizionali regionali e comunali si applicano a:

  • trattamenti pensionistici di prima liquidazione;
  • trattamenti pensionistici già liquidati, inclusi quelli ottenuti tramite gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata.

L'Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà l'esenzione dal primo rateo utile di pensione in pagamento del 2026, provvedendo al rimborso delle ritenute fiscali eventualmente già operate a partire da gennaio 2026.

Per quanto riguarda le annualità d’imposta precedenti al 2026, invece, i beneficiari non potranno ottenere il rimborso direttamente dall'INPS, ma dovranno presentare un’apposita istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, seguendo le consuete modalità previste per i crediti d'imposta.

L'INPS ha annunciato che le istruzioni operative di dettaglio per la presentazione delle istanze di esenzione (sia per le nuove pensioni che per quelle già in essere) saranno fornite con un successivo messaggio dedicato.

Fonte: Circ. INPS 30 aprile 2026 n. 51

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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