Il quadro normativo della misura
Èpossibile non rilevare le svalutazioni derivanti dal confronto con il valore di mercato a fine esercizio, purché le perdite non abbiano carattere durevole, mantenendo i titoli al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. La misura rappresenta una deroga temporanea al criterio previsto dall’art. 2426 c.c., volto ad attenuare l’impatto della volatilità dei mercati finanziari sui bilanci delle imprese e si inserisce nel quadro applicativo dei principi contabili OIC 20 e OIC 21.
Ambito di applicazione e criteri contabili
La deroga riguarda i titoli classificati nell’attivo circolante dello stato patrimoniale, ossia quelli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa. In questa categoria rientrano sia titoli di debito sia titoli di capitale valutati secondo il criterio del minore tra costo e valore di mercato. Restano invece esclusi gli strumenti finanziari derivati, che continuano a essere valutati al fair value secondo quanto previsto dall’OIC 32.
Secondo quanto chiarito nella bozza del Documento interpretativo OIC n. 12, la società che intende avvalersi della facoltà prevista dalla legge può mantenere i titoli al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato oppure, nel caso di titoli acquistati nel corso dell’esercizio, al costo di acquisizione. L’applicazione della deroga non deve necessariamente riguardare l’intero portafoglio: l’impresa può infatti applicarla anche a specifiche categorie di titoli o a singoli strumenti finanziari presenti nel portafoglio non immobilizzato, purché la scelta sia adeguatamente motivata nella nota integrativa.
È importante evidenziare che la norma incide esclusivamente sulla rilevazione delle svalutazioni derivanti dal confronto tra valore contabile e valore di mercato. Continuano invece ad applicarsi le altre disposizioni dei principi contabili nazionali, come quelle relative al costo ammortizzato per i titoli di debito e alla conversione dei titoli denominati in valuta estera. In ogni caso, qualora la perdita di valore presenti carattere durevole, la svalutazione deve essere comunque rilevata secondo i criteri ordinari previsti dai principi contabili.
Per evitare effetti sulla distribuzione degli utili, la normativa prevede un meccanismo di tutela patrimoniale: le imprese che applicano la deroga devono accantonare in una riserva indisponibile un importo pari alla differenza tra il valore contabile dei titoli e il loro valore di mercato a fine esercizio, al netto degli effetti fiscali. Se l’utile dell’esercizio non è sufficiente, la riserva può essere costituita utilizzando altre riserve disponibili o integrata negli esercizi successivi. L’applicazione della misura richiede inoltre un’adeguata informativa in nota integrativa, con indicazione delle modalità di utilizzo della deroga, dei titoli interessati e delle ragioni per cui la perdita di valore è stata considerata temporanea.
La disciplina nel settore assicurativo
Una regolamentazione specifica è prevista per le imprese di assicurazione. In attuazione delle disposizioni della Legge di bilancio 2026, l’IVASS ha emanato il Regolamento n. 57 del 9 febbraio 2026, successivamente alla consultazione n. 1/2026, definendo le modalità applicative della norma per le imprese del settore che non adottano i principi contabili internazionali.
Il regolamento stabilisce che l’esercizio della facoltà debba essere deliberato dall’organo amministrativo dell’impresa e preceduto da una valutazione sulla coerenza della scelta con la struttura degli impegni finanziari e con i flussi di cassa attesi. Tale valutazione deve essere formalizzata in una relazione predisposta dalle funzioni di gestione dei rischi e dalla funzione attuariale, nella quale viene analizzata la sostenibilità della decisione rispetto alla posizione di liquidità e alla composizione del portafoglio assicurativo.
Analogamente a quanto previsto per le altre imprese, anche nel settore assicurativo l’applicazione della deroga comporta la costituzione di una riserva indisponibile di importo pari alla differenza tra valore contabile e valore di mercato dei titoli interessati, nonché specifici obblighi informativi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
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La deroga al criterio del minore tra costo e mercato per i titoli dell’attivo circolante nella Legge di Bilancio 2026.
Patrizia Tettamanzi
- Professore Ordinario LIUC e a contratto Università Bocconi, Dottore Commercialista e Revisore LegaleElena Zaccone undefined
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