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Trovano collocazione negli appositi quadri dei Modelli Redditi 2026, per il secondo anno, i redditi conseguiti all’esercizio delle attività agricole secondo l’innovazione degli artt. 32 e 56-bis TUIR operata dal cosiddetto decreto Irpef/Ires, il D.Lgs. 192/2024, infatti, in virtù dell’art. 1, comma 2, del menzionato testo normativo, «si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto». Considerando che il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2024, il primo periodo d’imposta interessato, per lo meno per i soggetti “solari”, è stato il 2024, oggetto di dichiarazione nei Modelli 2025. Il debutto delle novità l’ultimo giorno dell’anno interessato, oggetto di approfondimento da parte delle Entrate a ridosso del periodo di ferie dell’anno successivo con la Circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, ha comportato, con ogni probabilità, l’impossibilità di effettuare le dovute valutazioni al fine di esercitare, ove consentito, l’opzione per la determinazione dei redditi nei modi ordinari.

Il D.Lgs. 192/2024, attuando i principi ispiratori della legge delega della riforma fiscale, ha reso definitive le novità in materia di determinazione del reddito, agrario e d’impresa secondo particolari criteri forfettari, conseguente all’esercizio delle attività agricole. Con la campagna dichiarativa alle porte, è opportuno rivedere le novità introdotte.

Con particolare riferimento al reddito agrario, è stato inserito nell’art. 32 TUIR il richiamo all’art. 2135 c.c. in modo da rendere conforme la legislazione reddituale a quella civilistica e da scongiurare il rischio di poter attribuire redditività fondiaria ad attività che per il legislatore civile non sono agricole. La cosa, che potrebbe apparire di poco conto, è invece importante se si pensa alle difficoltà sorte finora per il corretto inquadramento delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. Il confine tra attività agricola connessa e attività commerciale (ex art. 2195 c.c.), sia nell’ambito della legislazione civilistica, sia in quello della normativa reddituale, è infatti molto labile.

Le principali novità in tema di reddito agrario

Secondo le nuove previsioni, i più attuali e innovativi sistemi di coltivazione all’interno di fabbricati, che siano accatastati nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, «entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento», esprimono, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, reddito agrario che imprenditori individuali e società semplici agricole devono collocare nello specifico quadro RA.

A individuare il limite di superficie, sarà un decreto interministeriale Economia-Agricoltura, non ancora promulgato, che avrà anche l’onere di individuare nuove classi e qualità di colture ottenute da questi più evoluti sistemi e di disciplinare le modalità di dichiarazione al catasto dei fabbricati utilizzati per tali moderne coltivazioni. Fino all’emanazione del citato decreto, reddito dominicale e agrario delle colture praticate all’interno di fabbricati, indipendentemente dalla classificazione catastale e dalla destinazione urbanistica degli stessi, devono essere determinati «mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento».

Su questa previsione sorge un problema che neanche la Circolare n. 12/E/2025 della scorsa estate ha preso in considerazione. Il D.Lgs. 192/2024, pur modificando l’art. 36 TUIR per chiarire che i redditi dominicali e agrari assegnati alle colture assorbano il reddito del fabbricato, se utilizzato direttamente per tali finalità e non locato a terzi, non lo ha coordinato con l’art. 42 TUIR secondo cui non sono produttive di reddito di fabbricati le costruzioni rurali, ma non elencando, tra queste, i fabbricati al cui interno vengono esercitate queste più moderne attività di coltivazione. Come la menzionata circolare ha chiarito a titolo esemplificativo, tali sistemi evoluti di coltivazione sono le cosiddette “vertical farm”, le “colture idroponiche” e la “micropropagazione in vitro”.

All’ambito del reddito agrario, inoltre, sono state ricondotte le attività di produzione di beni, anche immateriali, ottenuti dalla coltivazione del fondo e dall’allevamento, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. Anche in questo caso, tuttavia, viene imposto un limite. Potranno così essere considerati agrari i redditi conseguiti da tali attività «nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile».

Oltre il reddito agrario, reddito d’impresa con criteri forfettari

Superati i limiti imposti dal nuovo art. 32 TUIR che saranno declinati dal decreto interministeriale di futura emanazione, i redditi eccedenti si dovranno determinare secondo le modalità forfetarie di cui all’art. 56-bis TUIR a meno che non si decida, per opzione, di adottare l’imposizione ordinaria.

Come per l’art. 32, l’art. 1 D.Lgs. 192/2024 ha sostituito anche l’art. 56-bis TUIR. In virtù del novellato comma 4 della menzionata norma, oggi possono accedere le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, per l’attività agricola principale, abbiano optato per la determinazione catastale del reddito ex art. 1 c. 1093 L. 296/2006. I regimi speciali di determinazione del reddito previsti dall’art. 56-bis TUIR, per la parte eccedente i limiti imposti dall’art. 32, sono stati, sino al periodo d’imposta 2023, preclusi ai soggetti di cui all'art. 73 c. 1 lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. Vi hanno potuto transitare, pertanto, soltanto gli imprenditori individuali, le società semplici e gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

L’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari

I contribuenti esercenti attività agricole che, ex lege, originano il solo reddito agrario non hanno la possibilità di optare per alcun altro regime di determinazione del reddito.

Per espressa previsione dell’art. 56-bis c. 5 TUIR, invece, per la parte eccedente i limiti di cui al precedente art. 32 è possibile derogare ai regimi naturali di determinazione del reddito con criteri forfetari optando per i regimi ordinari. L’esercizio delle opzioni va effettuato secondo i canoni dettati dal DPR 442/97: vale così il comportamento concludente con l’obbligo di comunicazione di opzione o revoca in dichiarazione IVA relativa all’anno interessato. Tale comunicazione, tuttavia, ha solo valore formale con la conseguenza che, ove omessa, non dà luogo alla disapplicazione del regime, ma alla sola applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

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Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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