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Il concordato preventivo biennale (CPB) consente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività in Italia, di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate i redditi e i valori della produzione netta per due anni consecutivi, al fine di predeterminare le imposte dovute.

Il Testo Unico adempimenti e accertamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, al fine di fornire un coordinamento della materia specie con riguardo all’accertamento, contiene anche le disposizioni attinenti al concordato preventivo biennale, disciplinato dall’attuale D.Lgs. 13/2024.

Il CPB sarà, in futuro, previsto nella PARTE II, TITOLO I, Collaborazione, controlli e accertamento, Capo I, del nuovo Testo Unico, naturalmente con una nuova numerazione e formulazione degli articoli.

Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, va evidenziato, in merito ai benefici e agli affetti del CPB, quanto segue.

CPB: la precedente normativa sui benefici

Con riguardo ai benefici, l’art. 19 c. 3 D.Lgs. 13/2024, dispone che i soggetti ISA che aderiscono al CPB, usufruiscono del regime premiale di cui al c. 11 dell’art. 9-bis DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Testualmente, infatti, il citato c. 3 dell’art. 19, dispone che: “per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'art- 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

L’adesione al concordato preventivo biennale comporta quindi:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di ammontare non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
  • esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui all’art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/73 e dell’art. 54 c. 2 secondo periodo DPR 633/72;
  • termini di decadenza per l’attività di accertamento anticipati di un anno;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 DPR 600/73, sempre che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Benefici CPB: la novità del Testo Unico

Il c. 3 sopra richiamato è ora contenuto nel nuovo art. 102, che ora recita: “Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall’articolo 49, comma 15”. 

Quest’ultimo articolo, rubricato “Indici sintetici di affidabilità fiscale”, richiama, in modo analitico, le precedenti disposizioni previste dall’art. 9-bis, commi da 1 a 15, commi 16, secondo, terzo e quarto periodo, 17 e 18, DL 50/2017.

Con la nuova riformulazione della normativa, dunque, il contribuente non dovrà più “andare alla ricerca” delle norme richiamate dagli articoli in altri documenti, ma nello stesso Testo Unico avrà la possibilità di verificare e analizzare le disposizioni richiamate, con grande risparmio di tempo.

La precedente versione sugli effetti del CPB

Circa gli effetti del CPB, si ricorda che l’art. 34 D.Lgs.13/2024, dispone, in sostanza, che, in merito alla preclusione all’attività di accertamento di cui all’art. 39 DPR 600/73, si osserva che l’attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata qualora in esito all’attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui all’art. 22 D.Lgs. 13/2024. (In futuro art. 106 del T.U.)

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito al concordato, l’eventuale attività di accertamento per i periodi d’imposta oggetto di CPB, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del DPR 600/73, prevista all’art. 19 c. 3 D.Lgs. 13/2024 (in futuro art. 102 del nuovo T.U.).

Cosa cambia con il Testo Unico

Le disposizioni contenute nel nominato art. 34 sono confluite nell’art. 107 del novello T.U., tenendo conto, comunque, che gli accertamenti analitico-induttivi, previsti nel precedente art. 39, in avvenire saranno disciplinati dall’art. 254, richiamato dal citato art. 107.

In quest’ultimo articolo è confermata altresì la disposizione con la quale si prevede che, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, sarà intensificata l’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza mediante la programmazione di maggiore capacità operativa. Questi ultimi, nell’esercizio dell’attività di controllo potranno utilizzare tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell’Anagrafe dei conti finanziari.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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