La riorganizzazione dell’Archivio dei contratti collettivi del CNEL è stata presentata come uno strumento per fare ordine nel disarticolato sistema dei CCNL e contrastare il dumping contrattuale.
Come si cercherà di evidenziare nell’articolo, non si tratta di un intervento neutro, ma neppure di una riforma della rappresentanza. Si colloca piuttosto su un piano intermedio: incide sul modo in cui il sistema viene letto, senza intervenire direttamente sulle sue regole.
Archivio dei contratti collettivi: istituzione e funzione storica
Per capire il senso della riforma, basta ricordare come ha sempre funzionato l’Archivio: istituito con la L. 936/1986, l’archivio ha sempre assolto ad una funzione meramente ricognitiva, raccogliendo i contratti collettivi depositati dalle parti senza verificarne l’effettiva applicazione.
Il risultato è noto: oltre mille contratti censiti, ma con una forte eterogeneità tra quelli realmente utilizzati e quelli di fatto marginali.
I dati diffusi dal CNEL aiutano a leggere meglio questo fenomeno: una novantina di contratti copre oltre il 97% dei lavoratori del settore privato, mentre centinaia di altri contratti si applicano ad una fetta molto contenuta del mercato del lavoro. Questi dati sembrano ridimensionare almeno in parte la percezione di un sistema fuori controllo: la frammentazione sicuramente esiste, ma è concentrata in una “coda” di contratti marginali.
Resta ovviamente il problema del dumping contrattuale, che trova proprio in questi contratti meno diffusi uno spazio di sviluppo significativo, soprattutto nei contesti altamente competitivi come gli appalti.
Dal deposito alla selezione dei contratti maggiormente applicati nel settore
La riforma cambia decisamente approccio: l’Archivio non è più oggi un elenco passivo e indistinto dei CCNL, ma viene riorganizzato introducendo un criterio selettivo basato sule “reale radicamento” dei contratti, inteso come numero di lavoratrici e lavoratori effettivamente coperti, come desumibile dai flussi UNIEMENS.
Per entrare nella sezione principale, un po' come i partiti politici nei sistemi elettorali ispirati al metodo proporzionale, un contratto deve superare delle vere e proprie “soglie di sbarramento”:
I contratti che superano queste soglie entrano nella sezione principale dell’Archivio; gli altri restano consultabili, ma in una sezione separata.
Selezionare i contratti: il criterio adottato dal CNEL e i suoi limiti
È difficile non vedere, dietro questa operazione, un tema più profondo: quello della rappresentanza sindacale, vero e proprio terzo incomodo del sistema contrattuale.
Come è noto, il modello delineato dall’art. 39 della Costituzione – basato su registrazione dei sindacati ed efficacia generale dei contratti – non è mai stato attuato. Il sistema italiano si è sviluppato su basi diverse rispetto a quelle tracciate dal costituente, affidandosi all’autonomia collettiva e a equilibri di fatto formatisi in decenni di contrattazione.
La riforma del CNEL, ovviamente, non interviene – né potrebbe mai farlo – su questo piano: non certifica i sindacati e non attribuisce efficacia erga omnes ai contratti; tuttavia, rende disponibile un criterio oggettivo e “certificato” per distinguere quelli realmente rappresentativi, basato però sulla loro diffusione e non sulla rappresentatività delle parti firmatarie. In altre parole, non seleziona i soggetti, ma seleziona i contratti.
Ed è qui che emerge un primo profilo critico. Il criterio adottato è interamente empirico: si guarda a quanti lavoratori sono coperti da un contratto, sulla base dei dati UNIEMENS. Ma quei dati sono il risultato di una scelta del datore di lavoro – spesso non verificata in modo sistematico – e non necessariamente riflettono una corretta individuazione del contratto applicabile.
Inoltre, il riferimento alle classificazioni ATECO introduce una logica “esterna” rispetto al sistema contrattuale. Nel nostro ordinamento, infatti, è il contratto collettivo a definire il proprio ambito di applicazione (il settore “contrattuale”); qui, invece, è il settore “statistico” a diventare il parametro entro cui misurare la rilevanza del contratto.
Il rischio è quello di uno slittamento non banale: da una logica negoziale, in cui il perimetro è definito dalle parti, a una logica statistica, in cui il perimetro è definito ex post in base ai dati.
A ciò potrebbe aggiungersi un ulteriore paradosso. Se la rilevanza di un contratto dipende dalla sua diffusione, i contratti già più applicati tendono inevitabilmente ad accreditarsi ulteriormente, mentre potrebbe diventare più difficile per nuovi contratti – o per nuovi attori sindacali – emergere e acquisire forza e spazio negoziale.
Il criterio del “reale radicamento” è quindi utile, ma non neutro: semplifica e rende più chiara la lettura del sistema, ma lo fa attraverso una lente che privilegia il dato esistente e rischia, almeno in parte, di cristallizzarlo e legittimarlo con tutti i suoi pregi e difetti.
Un passo avanti, ma non una soluzione
La riorganizzazione dell’Archivio del CNEL è senza dubbio un passo avanti. Introduce un criterio oggettivo, migliora la leggibilità del sistema e riduce gli spazi per il dumping contrattuale più evidente. In un contesto segnato da una forte proliferazione formale dei CCNL, consente finalmente di distinguere, in modo semplice, tra contratti realmente diffusi e contratti marginali.
Ma è un passo che si colloca dentro un quadro che resta incompleto. Il criterio del “reale radicamento” aiuta a orientarsi, ma non può essere confuso con una definizione di rappresentatività.
C’è già chi osserva, non senza ragioni, che il riferimento ai contratti più applicati rischia di trasformare un dato di fatto in un criterio regolativo, finendo per attribuire – indirettamente – alla sola diffusione (e quindi, in ultima analisi, alla scelta delle parti e ai rapporti di forza già in essere) un ruolo determinante nella selezione dei contratti di riferimento. Da qui il timore che il sistema possa muoversi verso una sorta di “rappresentanza per uso”, costruita ex post, senza una vera misurazione condivisa.
Allo stesso tempo, non è affatto pacifico che la risposta al problema del dumping contrattuale debba consistere in una legge sulla rappresentanza. Una parte della dottrina, infatti, ha sempre messo in guardia rispetto al rischio di irrigidire il sistema attraverso criteri legali o meramente quantitativi, sottolineando come la rappresentatività sia, prima di tutto, un fatto di riconoscimento reciproco rispetto al quale il legislatore dovrebbe astenersi dall’intervenire.
Non manca, tuttavia, una posizione intermedia, secondo cui il sistema non è in realtà privo di regolazione, ma già inciso – seppur in modo parziale e disomogeneo – da interventi legislativi (si pensi alla disciplina della rappresentanza nei luoghi di lavoro o alla contrattazione aziendale). In questa prospettiva, il punto non dovrebbe essere tanto scegliere tra legge sì o legge no, quanto piuttosto valutare se e come completare un quadro normativo oggi non completo, attraverso un intervento leggero e sussidiario, capace di colmare le lacune senza comprimere l’autonomia delle parti.
Il punto, in definitiva, resta aperto: come misurare la rappresentanza senza irrigidire il sistema; e la riorganizzazione dell’Archivio dei contratti – inutile illudersi – non può essere la sede per risolvere questo problema.
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Marco Proietti
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