Il CNDCEC è intervenuto con l’Informativa n. 70/2026 del 22 aprile 2026 per chiarire le modalità di calcolo della nuova soglia del 20% prevista dalle Note interpretative in tema di incompatibilità ex art. 4 D.Lgs. 139/2005, con particolare riguardo alle società di servizi e ai Centri di Elaborazione Dati (CED).
Alcuni Ordini territoriali avevano infatti sollevato dubbi sia sul denominatore da assumere per il calcolo della percentuale (solo fatturato professionale o fatturato complessivo imputabile all’iscritto), sia sulla decorrenza della disciplina transitoria delineata al par. 5.2 delle Note interpretative 2025.
Il CNDCEC precisa che il parametro del 20% è stato introdotto come indice del rapporto tra attività professionale e attività svolta tramite società di servizi, per evitare che queste ultime assumano autonoma rilevanza imprenditoriale, in contrasto con il regime delle incompatibilità. Di conseguenza, la soglia deve essere calcolata sulla media del fatturato complessivo riconducibile al professionista, comprensivo sia del fatturato professionale diretto (posizione IVA individuale, studio associato o STP) sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile all’iscritto.
Tale lettura, confermata anche dall’esempio contenuto nelle Note interpretative, è ritenuta più coerente con la finalità sostanziale della norma: misurare il “peso economico effettivo” dell’attività svolta tramite la società rispetto a quella professionale, evitando effetti distorsivi derivanti da una considerazione meramente formale dei flussi di fatturato.
Sul piano temporale, il CNDCEC chiarisce che la nuova disciplina trova applicazione a partire dai fatturati 2026, rilevanti per le autocertificazioni da presentare nel 2027 e per le verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027. Per l’autocertificazione relativa al 2025 e per le verifiche svolte nel corso del 2026 restano invece applicabili i precedenti criteri, fondati sulla soglia del 50% e sul periodo di osservazione quinquennale.
La disciplina transitoria è quindi letta in chiave di applicazione graduale del nuovo parametro del 20%, secondo il meccanismo quadriennale previsto, fino al pieno regime dalle autocertificazioni relative all’anno 2029, nel rispetto del principio di irretroattività e della tutela dell’affidamento dei professionisti.
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Luca Furfaro
- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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