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Con la sentenza resa nella causa T‑233/25 del 22 aprile 2026, il Tribunale UE ha affermato un importante principio di diritto, che trae fondamento nella circostanza che il diritto di ridurre la base imponibile, ai sensi dell’art. 90, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, è strettamente connesso alla qualità di debitore dell’IVA relativa all’operazione per la quale è dovuto il corrispettivo. Di conseguenza, la cessione del credito da parte del creditore non comporta il trasferimento né dell’obbligo del creditore di pagare l’IVA dovuta per la corrispondente operazione, né del diritto di rettificare “a posteriori” la base imponibile al fine di estinguere, in tutto o in parte, il debito d’imposta.

Oggetto della controversia

Nel 2007, il committente ha concluso un contratto d’appalto per la realizzazione un complesso immobiliare, i cui lavori sono stati subappaltati.

Nel 2014, il committente è stato dichiarato fallito e il credito che l’appaltatore vantava nei confronti del committente, risultante dal contratto d’appalto, è stato iscritto alla massa fallimentare.

Dato che l’appaltatore non aveva assolto il proprio debito nei confronti del subappaltatore, quest’ultimo ha promosso un’azione giudiziaria per ottenere la condanna dell’appaltatore al pagamento dell’importo delle fatture emesse in esecuzione del contratto di subappalto.

A seguito di un accordo transattivo, l’appaltatore ha versato al subappaltatore una parte del suo debito; per la parte restante, le parti hanno concluso una cessione di credito, con la quale il subappaltatore ha acquisito il diritto di credito detenuto dall’appaltatore nei confronti del committente.

L’elenco definitivo dei crediti inclusi nella massa fallimentare del committente è stato modificato al fine di iscrivere il subappaltatore e, nel 2021, è stata dichiarata la chiusura della procedura fallimentare del committente, con la cancellazione di quest’ultimo dal Registro delle imprese, senza che il committente avesse assolto il debito derivante dal contratto d’appalto concluso con l’appaltatore.

Successivamente, il subappaltatore ha emesso, nei confronti del committente, le fatture di storno delle fatture inviate nel 2009 dall’appaltatore al committente per l’esecuzione dei lavori previsti dal contratto d’appalto. Con tali fatture di storno, il subappaltatore ha rettificato la base imponibile dell’IVA stante il mancato pagamento del prezzo dei servizi resi a causa del fallimento del beneficiario, ma le Autorità fiscali hanno contestato la rettifica.

Il dubbio del giudice nazionale è relativo alla portata dell’art. 90, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, vale a dire se la rettifica della base imponibile in caso di mancato pagamento del credito possa essere effettuata solo dal soggetto passivo che ha fornito i beni o servizi che hanno dato origine al credito, oppure anche da un soggetto passivo terzo al quale il primo ha ceduto il relativo credito. Il giudice, in particolare, ha osservato che la limitazione del diritto alla rettifica della base imponibile al solo fornitore dei beni o servizi sembra conforme all’art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE, che definisce la base imponibile come il corrispettivo versato o da versare al fornitore, ma essa potrebbe porsi in contrasto con il principio di neutralità, il quale esige che il soggetto passivo sia interamente sgravato dall’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche.

Normativa di riferimento

L’art. 90, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, che riguarda i casi di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo l’effettuazione dell’operazione imponibile, prevede la riduzione della base imponibile se, dopo l’operazione imponibile, il soggetto passivo non percepisce in tutto o in parte il corrispettivo.

Tale disposizione costituisce l’espressione del principio di neutralità fiscale, secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, con la conseguenza che l’Amministrazione tributaria non può riscuotere, a titolo di IVA, un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo.

Pertanto, le formalità che i soggetti passivi devono adempiere per rettificare la base imponibile devono essere limitate a quelle che consentono di dimostrare che, successivamente all’effettuazione della cessione o della prestazione, il corrispettivo non sarà definitivamente percepito in tutto o in parte.

Orientamento del Tribunale europeo

Nel caso di specie, si è posta la questione se il diritto di ridurre la base imponibile spetti al solo soggetto passivo che ha effettuato l’operazione imponibile per la quale è dovuto il corrispettivo e che è, a tale titolo, debitore della relativa IVA o se tale diritto spetti anche ad un soggetto passivo terzo, al quale il debitore ha ceduto il credito corrispondente al predetto corrispettivo.

Come rilevato dal Tribunale, il ruolo del soggetto passivo non è limitato alla riscossione dell’IVA. In conformità all’art. 193 della Direttiva n. 2006/112/CE, è a carico del soggetto passivo l’obbligo di assolvimento dell’imposta relativa alla cessione o alla prestazione imponibile, senza che tale obbligo sia subordinato alla previa riscossione del corrispettivo o, quanto meno, dell’importo dell’imposta assolta.

Infatti, ai sensi dell’art. 63 della Direttiva n. 2006/112/CE, l’IVA diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi, a prescindere dalla circostanza che il corrispettivo sia stato già versato. Pertanto, l’imposta è dovuta all’Erario dal cedente o prestatore, anche se quest’ultimo non ha ancora ricevuto, da parte del cessionario o committente, il pagamento corrispondente.

Ne consegue, altresì, che il cedente o prestatore resta debitore dell’IVA indipendentemente dal fatto che, nel frattempo, abbia perso lo status di soggetto passivo e, inoltre, siccome la base imponibile, come definita dall’art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE, è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, il cedente o prestatore può procedere, anche dopo avere perso la soggettività passiva, alla rettifica della base imponibile, in modo che quest’ultima rifletta il corrispettivo realmente ricevuto e l’Amministrazione tributaria non percepisca a titolo di IVA un importo superiore a quello riscosso dal cedente o prestatore.

Tenuto conto che il diritto di ridurre la base imponibile è strettamente connesso alla qualità di debitore dell’IVA relativa all’operazione per la quale è dovuto il corrispettivo, il Tribunale europeo ha affermato che l’art. 90, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE non consente al subappaltatore, che abbia acquisito mediante cessione il credito detenuto dall’appaltatore nei confronti del committente in forza di un contratto d’appalto, di rettificare la base imponibile in caso di mancato pagamento del credito da parte del committente.

Del resto, nella fattispecie in esame sono state effettuate due transazioni aventi ad oggetto operazioni imponibili, di cui la prima ha riguardato il rapporto commerciale tra il subappaltatore e l’appaltatore, mentre la seconda ha avuto per oggetto il rapporto tra l’appaltatore e il committente. Il subappaltatore era estraneo alla transazione tra l’appaltatore e il committente, il quale, a sua volta, non ha partecipato alla transazione tra il subappaltatore e l’appaltatore.

Con specifico riguardo alla prima transazione, il credito nei confronti del subappaltatore è stato interamente pagato, con la conseguente preclusione alla riduzione della base imponibile per il subappaltatore. Infatti, come sopra esposto, l’appaltatore ha versato al subappaltatore una parte del suo debito, mentre, per la parte restante, le parti hanno concluso una cessione di credito, con la quale il subappaltatore ha acquisito il diritto di credito detenuto dall’appaltatore nei confronti del committente.

In definitiva, la cessione di credito non comporta il trasferimento dell’obbligo del creditore di pagare l’IVA dovuta per la corrispondente operazione o del diritto di rettificare la base imponibile “a posteriori” al fine di estinguere, in tutto o in parte, il debito d’imposta.

Fonte: Trib. UE 22 aprile 2026 T-233/25

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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