L’INPS, con il Messaggio 21 aprile 2026 n. 1343, ha fornito le indicazioni operative relative al periodo di affiancamento del sostituto nei confronti di lavoratrici e lavoratori rientranti da congedo di maternità o paternità, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). Tale nuova disciplina mira a rafforzare la conciliazione tra vita privata e professionale dei genitori e a promuovere un'effettiva parità di genere, intervenendo direttamente sul Testo Unico della maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001).
Nello specifico, il nuovo regime di affiancamento è stato introdotto per mezzo dell'aggiunta del nuovo comma 2-bis all’art. 4 del Testo Unico. Tale norma prevede ora la possibilità di prolungare il contratto di lavoro del sostituto per un ulteriore periodo di affiancamento alla lavoratrice o al lavoratore che rientra in servizio, per una durata variabile ma che non può andare oltre il compimento del primo anno di vita del bambino (o un anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento)..
In precedenza, la disciplina consentiva l’assunzione anticipata del sostituto (fino a un mese prima dell’inizio del congedo), ma non regolamentava in modo così esteso la coesistenza delle due figure professionali dopo la fine del periodo di astensione dal lavoro.
Estensione dello sgravio contributivo del 50%
L’aspetto di maggior rilievo per i datori di lavoro riguarda il mantenimento dei benefici economici.
Nel Messaggio, l'INPS chiarisce che lo sgravio contributivo del 50%, già previsto per le assunzioni a tempo determinato o in somministrazione effettuate in sostituzione di personale in congedo, si applica ora anche al periodo di affiancamento successivo al rientro. A decorrere dal 1° gennaio 2026, lo sgravio è dunque riconosciuto per tutta la durata del contratto del sostituto, inclusa la fase di affiancamento, purché non si superi il già citato limite temporale del primo anno di età del figlio (o un anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento).
Requisiti dimensionali e beneficiari
L'agevolazione è accessibile dalle imprese attive in tutti i settori, incluse quelle in cui operano lavoratrici o lavoratori autonomi tutelati dalla legge. è tuttavia necessario che le aziende in questione presentino una forza occupazionale inferiore alle 20 unità al momento dell'assunzione del sostituto.
Codice di autorizzazione
Per la gestione amministrativa della misura, l’INPS conferma l’utilizzo del codice di autorizzazione “9R”, che identifica le aziende aventi titolo allo sgravio ex art. 4 c. 3 D.Lgs 151/2001. A seguito dell'istruttoria delle strutture territoriali competenti, sarà possibile prolungare la validità di tale codice per coprire il periodo di affiancamento.
Il Messaggio chiarisce, inoltre, che il prolungamento delle agevolazioni è ammesso indipendentemente da eventuali differenze nelle qualifiche tra sostituto e sostituito e dal numero di lavoratori impiegati, a condizione che venga rigorosamente rispettata l'equivalenza oraria delle prestazioni.
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Marco Micaroni
- Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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