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La legge di conversione del decreto Milleproroghe (L. 26/2026 di conversione del DL 200/2025) è intervenuta nuovamente sul sistema degli incentivi all’occupazione previsti dal Decreto Coesione (DL 60/2024, convertito in L. 95/2024), disponendo la proroga di alcune misure chiave. In particolare, vengono confermate, seppure con modifiche e con scadenze differenziate, le agevolazioni per giovani, donne svantaggiate e assunzioni nelle aree ZES.

Da evidenziare che l’intervento si colloca in un contesto di progressiva integrazione tra incentivi e politiche attive del lavoro, come dimostrato anche dalle recenti evoluzioni che collegano la fruizione dei benefici a strumenti informativi e adempimenti amministrativi (SIISL, flussi UNIEMENS, vacancy).

I criteri generali di accesso agli incentivi

Le misure agevolative del Decreto Coesione condividono un impianto comune a tutte le agevolazioni contributive, che rappresenta il presupposto per la loro fruizione. In termini generali, si tratta di incentivi subordinati a:

  • regolarità contributiva e normativa (DURC, norme sulla sicurezza, rispetto del CCNL, corrette comunicazioni, diritti di precedenza);
  • incremento occupazionale, da verificare secondo il criterio delle U.L.A.;
  • presentazione di istanza all’INPS con verifica delle risorse disponibili;
  • rispetto dei limiti in materia di aiuti di Stato (cd. Reg. de minimis).

Tali condizioni, comuni alle diverse misure, devono intendersi come quadro generale di riferimento.

Giovani under 35

La proroga dell’incentivo dedicato ai giovani under 35 (cd. Bonus Giovani) è limitata nel tempo e si estende fino al 30 aprile 2026, confermando la natura temporanea della misura.

L’agevolazione si configura con una struttura variabile in funzione dell’incremento occupazionale:

  • riduzione del 70% dei contributi, elevata al 100% in caso di incremento occupazionale;
  • durata di 24 mesi;
  • massimale pari a 500 euro mensili (650 euro nelle aree ZES).

Accanto a questa misura “straordinaria e temporanea”, va però ricordato che il sistema prevede una agevolazione strutturale per i giovani under 30, applicabile al primo rapporto a tempo indeterminato.
Tale incentivo, pur meno incisivo in termini percentuali, presenta caratteristiche di maggiore stabilità:

  • esonero contributivo del 50%;
  • durata più lunga (36 mesi);
  • assenza di obbligo di presentazione della domanda;
  • assenza del requisito dell’incremento occupazionale e dei limiti de minimis.

Donne svantaggiate

Per le donne svantaggiate (cd. Bonus Donne), la proroga presenta un orizzonte più ampio, con estensione fino al 31 dicembre 2026.

I requisiti soggettivi riguardano donne di qualsiasi età:

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (in area ZES o settori a disparità di genere)
  • oppure da almeno 24 mesi ovunque residenti.

La misura continua a configurarsi come un potenziamento della disciplina strutturale del 2012, mantenendo:

  • l’esonero contributivo totale (100%);
  • una durata fino a 24 mesi (ridotta a 12 mesi nel caso di utilizzo del criterio di occupazione in settore con forte disparità uomo-donna);
  • un massimale di 650 euro mensili.

In questo caso non è prevista una misura differenziata, ma, come previsto dalla misura originaria, è sempre necessario l’incremento occupazionale.

Zona Economica Speciale (ZES)

Anche per le assunzioni nelle aree della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (cd. Bonus ZES) la proroga è limitata nel tempo, con scadenza fissata al 30 aprile 2026.

La misura si rivolge in particolare a lavoratori con maggiore difficoltà di reinserimento (over 35 e disoccupati di lunga durata) e presenta una struttura analoga a quella prevista per i giovani:

  • 70% o 100% dei contributi a seconda della presenza o meno dell’incremento occupazionale;
  • durata di 24 mesi;
  • massimale 650 euro mensili.

Si segnala inoltre l’ampliamento geografico della ZES, che dal 2026 includono anche Umbria e Marche, rafforzando l’impatto territoriale dell’incentivo.

Proroghe differenziate e criticità di sistema

Il decreto Milleproroghe , come visto, introduce una proroga selettiva e differenziata delle misure:

  • giovani e ZES: proroga fino al 30 aprile 2026;
  • donne svantaggiate: proroga fino al 31 dicembre 2026.

Questa differenziazione temporale evidenzia una gestione “a breve respiro” degli incentivi, che pone alcune criticità rilevanti sotto il profilo operativo e strategico.

In particolare, ai fini della programmazione aziendale delle assunzioni, emerge con forza l’esigenza che le norme abbiano una portata temporale adeguata e siano tempestive rispetto alle scelte organizzative delle imprese.

Il rischio è che questi interventi arrivino quando i processi decisionali sono già stati definiti o addirittura conclusi.

Resta infine centrale il tema delle istruzioni operative: solo con l’intervento di circolari INPS e indicazioni applicative chiare sarà possibile rendere effettivamente fruibili le misure, evitando disallineamenti tra previsione normativa e concreta operatività.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Agevolazioni Decreto Coesione: durata e misure differenziate per giovani, donne e ZES

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